Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 gennaio 2007

Libertà di stabilimento

«Libertà di stabilimento – Art. 43 CE – Direttiva 73/148/CEE – Cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro – Diritto di soggiorno del genitore del coniuge, entrambi cittadini di un paese terzo – Obbligo per tale genitore di soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui si ricongiunge alla sua famiglia nello Stato membro di stabilimento – Prove da fornire per essere considerato come genitore a carico»

Nel procedimento C-1/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Utlänningsnämnden (Svezia), con decisione 30 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2005, nella causa tra

Yunying Jia

e

Migrationsverket,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris e E. Juhász, presidenti di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Schiemann, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó, Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed,

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Slawiczek, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

– per la sig.ra Jia, dal sig. M. Johansson, advokat;

– per il governo svedese, dalle sig.re K. Norman e A. Falk, in qualità di agenti;

– per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente;

– per il governo olandese, dalle sig.re H. G. Sevenster, C. ten Dam e C. Wissels, in qualità di agenti;

– per il governo della Repubblica slovacca, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Hoskins e dalla sig.ra J. Stratford, barristers;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Parpala, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), e dell’art. 43 CE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Jia, cittadina cinese in pensione, e la Migrationsverket (Autorità svedese competente in materia di immigrazione) in merito al rigetto da parte di quest’ultima della richiesta inoltrata dall’interessata per ottenere un permesso di soggiorno di lunga durata in Svezia.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 73/148 così dispone:

«Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:

a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;

(…)

d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza».

4 L’art. 3 di tale direttiva è formulato nel modo seguente:

«1. Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all’articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.

2. Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti eventualmente necessari».

5 L’art. 4, n. 3, della detta direttiva prevede quanto segue:

«Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quello rilasciato al cittadino dal quale dipendono».

6 L’art. 6 della stessa direttiva così recita:

«Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto:

a) l’esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;

b) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4».

7 L’art. 8 della direttiva 73/148 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».

Normativa nazionale

8 Dalla decisione di rinvio risulta che la normativa svedese in materia di stranieri si trova principalmente nella legge 1989:529 sugli stranieri (utlänningslagen; in prosieguo: la «legge») e nel regolamento 1989:547 sugli stranieri (utlänningsförordningen; in prosieguo: il «regolamento»). A tale riguardo, la decisione in parola fornisce le seguenti indicazioni.

9 Il capitolo 1 della legge prevede che uno straniero che si reca in Svezia o vi soggiorna deve essere in possesso di un visto, se non è titolare di un permesso di soggiorno o non è cittadino di un paese nordico. Il governo può prevedere altre eccezioni all’obbligo di visto. Uno straniero che soggiorna per più di tre mesi in Svezia deve essere titolare di un permesso di soggiorno, se non è cittadino di un paese nordico.

10 Il capitolo 2, art. 4, primo comma, n. 3, della legge dispone che un permesso di soggiorno può essere concesso ad uno straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che risiede in Svezia o alla quale è stato concesso un permesso di soggiorno per risiedervi e che fa parte dello stesso nucleo famigliare di questa persona. Secondo l’art. 5 dello stesso capitolo, uno straniero che intende soggiornare in Svezia deve ottenere un permesso di soggiorno prima di entrare nel paese. La richiesta di permesso di soggiorno non può essere accolta dopo che l’interessato è entrato nel territorio svedese. Tuttavia, è possibile concedere il permesso di soggiorno a uno straniero dopo che è entrato in Svezia, in particolare se, ai sensi del capitolo 2, art. 4, primo comma, n. 3, esiste uno stretto legame tra l’interessato e una persona residente in Svezia e non è ragionevolmente possibile pretendere che tale straniero ritorni in un altro paese per presentarvi la sua richiesta di permesso di soggiorno.

11 In forza del capitolo 2, art. 14, della legge, il governo può emanare disposizioni che prevedono che una richiesta di permesso di soggiorno può essere accolta se essa è conseguenza di un accordo concluso con un altro Stato. Il regolamento contiene tali disposizioni al capitolo 3, artt. 5a, 5b e 7a.

12 Così, il capitolo 3, art. 7a, del regolamento prevede che una richiesta di permesso di soggiorno può essere accolta, anche se viene inoltrata o esaminata quando lo straniero si trova in Svezia, se quest’ultimo è cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o della Svizzera. Secondo il capitolo 3, art. 5b, del regolamento, lo stesso vale per la richiesta presentata da un membro della famiglia di tale straniero. Secondo il capitolo 3, art. 5a, del regolamento sugli stranieri, il permesso di soggiorno deve essere concesso ad uno straniero in possesso di un valido passaporto o carta di identità, il quale è cittadino di uno Stato compreso nel SEE o della Svizzera e soddisfa le condizioni enunciate ai nn. 2-7 o 10 dello stesso articolo. Secondo il n. 2, il lavoratore autonomo in grado di provare, attraverso un documento, tale qualità, può ottenere un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile. Infine, secondo il capitolo 3, art. 5b, del regolamento, il permesso di soggiorno sarà anche concesso a uno straniero che è membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro del SEE, in uno dei modi indicati nei, nn. 1-5, di tale articolo.

13 Secondo la decisione di rinvio, un permesso di soggiorno è concesso, alle stesse condizioni di quello concesso ad un cittadino di uno Stato SEE, allo straniero che ha un legame di parentela con tale cittadino, dietro presentazione di un valido passaporto o carta di identità, di un certificato di parentela oppure di un certificato che attesta che lo straniero è a carico del cittadino di uno Stato membro del SEE oppure dal suo coniuge. Lo straniero deve anche in numerosi casi esibire i documenti necessari per dimostrare l’esistenza di un rapporto di parentela con il cittadino di uno Stato SEE ai sensi dei nn. 1-5 del capitolo 3, art. 5b, del regolamento. Il n. 1 di tale articolo prevede che per essere considerato membro della famiglia di un lavoratore autonomo, lo straniero deve provare l’esistenza rispetto al cittadino di uno Stato SEE in uno dei seguenti rapporti di parentela: coniuge, figlio di età inferiore a 21 anni o a carico oppure genitore (generazione immediatamente precedente) a carico del cittadino di uno Stato SEE o del suo coniuge.

14 In forza del capitolo 4, art. 1, primo comma, n. 2, della legge, uno straniero può essere espulso se non è in possesso di un visto, di un permesso di soggiorno o di un altro permesso richiesto per entrare, per soggiornare o per lavorare in Svezia

15 Infine, la decisione di rinvio rileva che il capitolo 4, art. 6, della legge prevede che, se una richiesta di permesso di soggiorno è respinta o se un permesso di soggiorno è revocato mentre lo straniero si trova in Svezia, viene contemporaneamente deciso, salvo che vi siano ragioni particolari, di espellere o di allontanare l’interessato.

Causa principale e questioni pregiudiziali

16 Il figlio della sig.ra Jia, sig. Shenzhi Li, come lei di cittadinanza cinese, vive in Svezia presso il suo coniuge, la sig.ra Svanja Schallehn, dal 1995. Quest’ultima, di cittadinanza tedesca svolge attività di lavoro autonomo in Svezia. La sig.ra Schallehn è titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 3 luglio 2006, che le è stato concesso in quanto cittadina di uno Stato membro. Al sig. Schenzhi Li, in quanto coniuge di un cittadino comunitario, è stato concesso un permesso di soggiorno della stessa durata di validità del permesso di soggiorno di sua moglie.

17 Il 2 maggio 2003, l’ambasciata svedese di Pechino concedeva alla sig.ra Jia un visto turistico valido fino al 21 agosto 2003 per un ingresso nello Spazio Schengen per un soggiorno di non oltre 90 giorni. Il 13 maggio 2003, la sig.ra Jia entrava nello Spazio Schengen attraverso l’aeroporto di Stoccolma, Arlanda. Il 7 agosto successivo, essa presentava richiesta di permesso di soggiorno alla Migrationsverket, facendo valere il suo legame di parentela con un cittadino di uno Stato membro.

18 Per ottenere il detto permesso di soggiorno, la sig.ra Jia ha esposto i seguenti argomenti: essa riceve dalla Repubblica popolare cinese una pensione mensile di SEK 1 166 e suo marito, il sig. Yupu Li, percepisce una pensione mensile dell’ordine di SEK 1000; lei e suo marito vivono in condizioni molto difficili in Cina; se non ricevessero un aiuto economico dal figlio e da sua moglie essi non sarebbero in grado di provvedere al proprio sostentamento; essi non hanno diritto ad alcun sostegno economico da parte delle autorità cinesi. A sostegno della sua richiesta la sig.ra Jia presentava un certificato di parentela con il sig. Shenzhi Li, emesso dal Beijing Notary Public Office, nonché un certificato del suo ex datore di lavoro pubblico, la China Forestry Publishing House, a dimostrazione del fatto che essa è economicamente dipendente dal figlio e da sua moglie.

19 Il 7 aprile 2004, la Migrationsverket decideva di respingere la richiesta della sig.ra Jia, in quanto la situazione di dipendenza economica invocata non era sufficientemente provata, e disponeva il rimpatrio dell’interessata nel suo paese d’origine, a meno che quest’ultima non avesse provato che un altro Stato era disposto ad accoglierla. Il 14 maggio 2004, la sig.ra Jia impugnava la decisione della Migrationsverket dinanzi all’Utlänningsnämnden (Commissione di ricorso in materia di immigrazione)

20 Dalla decisione di rinvio risulta anche che il 3 settembre 2003 la Migrationsverket concedeva al sig. Yupu Li, un visto nazionale valido per un ingresso in Svezia e per un soggiorno di non oltre 180 giorni. Il 10 marzo 2004, l’interessato presentava una richiesta di permesso di soggiorno per le stesse ragioni per cui l’aveva chiesto la sig.ra Jia. Il 17 settembre 2004, la Migrationsverket respingeva la sua richiesta con una decisione che il sig. Li impugnava dinanzi all’Utlänningsnämnden. Secondo la decisione di rinvio, quest’ultimo non aveva ancora esaminato il ricorso del sig. Yupu Li al momento in cui è stata presentata la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

21 Secondo la Migrationsverket, la nozione di dipendenza da un cittadino comunitario (o dal suo coniuge) implica che esista un reale bisogno di denaro o di contributi di altro tipo che viene soddisfatto in modo regolare dai famigliari residenti nello Stato membro. Quindi non può essere preso in considerazione un bisogno solamente occasionale o un sostegno che non è realmente necessario alla sussistenza della persona interessata. Si dovrebbe anche tener conto della necessità di un sostegno nello Stato d’origine e non di quello constatato in caso di eventuale trasferimento in uno Stato membro. La dipendenza dovrebbe inoltre essere comprovata da un certificato o da qualsiasi altro documento e il diritto comunitario non osterebbe a che sia richiesta la prova dell’esistenza di una situazione di dipendenza economica. Non sarebbe indispensabile che l’interessato sia in grado di presentare un certificato di dipendenza emesso dalle autorità dello Stato d’origine, in quanto tale certificato è solo citato a titolo di esempio di atti che permettono di constatare la reale esistenza di una dipendenza economica. Tuttavia, il mero impegno di un cittadino comunitario o del suo coniuge di provvedere ai bisogni dei suoi genitori non sarebbe sufficiente a far constatare l’esistenza della dipendenza richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno.

22 L’Utlänningsnämnden osserva in particolare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punti 20‑22), la circostanza che un cittadino comunitario provveda ai bisogni di un membro della sua famiglia è decisiva per accertare l’esistenza di una situazione di dipendenza, senza che sia necessario stabilire le ragioni di tale dipendenza. La situazione di dipendenza non può tuttavia essere definita con precisione. Si dovrebbe presumere che tale situazione esiste se il famigliare del cittadino comunitario ha bisogno del suo sostegno economico per raggiungere o mantenere il livello di vita desiderato, o considerare che la situazione di dipendenza nasce dal fatto che, senza tale sostegno economico, il membro della famiglia sarebbe nell’impossibilità di raggiungere un livello di vita appena decente nel suo paese di origine o in quello in cui risiede abitualmente.

23 D’altra parte, secondo l’Utlänningsnämnden, in conformità dell’art. 6 della direttiva 73/148, si può solo esigere dal richiedente di un permesso di soggiorno che egli presenti il documento con cui è entrato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e che fornisca la prova di rientrare in una delle categorie previste agli artt. 1 e 4 di tale direttiva. In tale contesto, si porrebbe la questione se, oltre al certificato di parentela, possa essere richiesta una prova della situazione di dipendenza. Non si può affermare che un’attestazione proveniente dall’interessato o dal cittadino comunitario può essere considerato di per sé come la prova di una situazione di dipendenza.

24 L’Utlänningsnämnden ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1 a) Se, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C‑109/01 [sentenza 23 dicembre 2003, Akrich, Racc. pag. I-9607] l’art. 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 [regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)] debba essere interpretato nel senso che il cittadino di uno Stato terzo che è membro della famiglia di un lavoratore, nel modo previsto da tale articolo, come nel caso di specie, debba soggiornare legalmente nella Comunità per poter aver diritto di risiedervi insieme a tale lavoratore e se l’art. 1 della direttiva 73/148/CEE debba essere interpretato nel senso che il diritto di residenza di un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia del cittadino dell’Unione, presuppone che il cittadino di uno Stato terzo soggiorni legalmente nella Comunità.

b) Qualora la direttiva 73/148 debba essere interpretata nel senso che la condizione perché un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino dell’Unione europea, possa rivendicare il diritto di soggiorno secondo la direttiva è che egli soggiorni legalmente nella Comunità, se ciò implichi che tale persona deve essere titolare di un permesso di soggiorno valido, che le consente o può consentirle di soggiornare in uno degli Stati membri. In mancanza di un permesso di soggiorno, se sia sufficiente un’autorizzazione al soggiorno emessa per altre ragioni, per una permanenza più o meno lunga oppure se, come nella causa attualmente pendente dinanzi all’Utlänningsnämnden, sia sufficiente che la persona che richiede il permesso di soggiorno sia in possesso di un visto valido.

c) Qualora il cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino dell’Unione europea, non possa rivendicare un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 73/148, poiché non soggiorna legalmente nella Comunità, se il rifiuto di concedergli il permesso di soggiorno limiti il diritto di stabilimento del cittadino dell’Unione previsto dall’art. 43 CE.

d) Qualora il cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino dell’Unione europea, non possa rivendicare un diritto di soggiorno secondo la direttiva 73/148, poiché non soggiorna legalmente nella Comunità, se la sua espulsione dal paese, dovuta al fatto che la richiesta di permesso di soggiorno nazionale non può essere accolta dopo il suo ingresso in Svezia, costituisca una restrizione del diritto di stabilimento di un cittadino dell’Unione, previsto dall’art. 43CE.

2 a) Se l’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 debba essere interpretato nel senso che “[essere] a carico” significa che il membro della famiglia di un cittadino dell’Unione dipende economicamente da quest’ultimo per poter raggiungere un livello minimo di sussistenza accettabile nel suo Stato di origine oppure nello Stato in cui risiede permanentemente.

b) Se l’art. 6, lett. b), della direttiva 73/148 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dal famigliare di un cittadino dell’Unione europea, che afferma di essere a carico di tale cittadino o del suo coniuge, che presenti, oltre ad un impegno di assunzione a carico proveniente dal cittadino dell’Unione, documenti comprovanti l’esistenza di un’effettiva situazione di dipendenza».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lett. a)-d)

25 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario, alla luce della citata sentenza Akrich, imponga agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia abbia, precedentemente, soggiornato legalmente in un altro Stato membro.

26 Nella citata sentenza Akrich, la Corte ha dichiarato che per poter beneficiare, in una situazione come quella in discussione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, dei diritti previsti all’art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro quando avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro in cui il cittadino dell’Unione si stabilisce o si è stabilito.

27 Il giudice del rinvio, riferendosi a tale sentenza, intende accertare, in particolare, se la menzionata condizione del soggiorno legale precedente, valga anche nella situazione della sig.ra Jia.

28 Per rispondere a tale questione, è utile ricordare il contesto di fatto della controversia che ha dato luogo alla citata sentenza Akrich.

29 Il giudice del rinvio in quella causa era investito di un ricorso contro il rifiuto delle autorità del Regno Unito di concedere un permesso di soggiorno al sig. Akrich, cittadino di uno Stato terzo sposato con una cittadina del Regno Unito. Poiché il sig. Akrich non disponeva di un permesso di soggiorno nel Regno Unito, egli aveva acconsentito ad essere espulso verso l’Irlanda dove aveva raggiunto sua moglie che vi si era trasferita poco tempo prima. La copia aveva intenzione di ritornare nel Regno Unito avvalendosi del diritto comunitario, in modo che il sig. Akrich potesse entrare in tale paese in quanto coniuge di una cittadina dell’Unione che aveva usufruito della sua libertà di circolazione.

30 Con riferimento a questa situazione il giudice del rinvio dinanzi al quale pendeva la controversia aveva chiesto alla Corte quali fossero i provvedimenti che gli Stati membri potevano adottare per lottare contro il comportamento dei membri della famiglia di un cittadino comunitario che non soddisfacevano le condizioni stabilite dal diritto nazionale per entrare e soggiornare in uno Stato membro.

31 Nella causa principale, non viene addebitato al membro della famiglia di cui trattasi di soggiornare illegalmente in uno Stato membro né di cercare di sottrarsi abusivamente all’applicazione di una normativa nazionale in materia di immigrazione. Al contrario, la sig.ra Jia si trovava legalmente in Svezia al momento in cui ha presentato la sua richiesta e il diritto svedese in sé non esclude, in una situazione come quella di cui alla causa principale, la concessione di un permesso di soggiorno di lunga durata a favore dell’interessata, purché la situazione di dipendenza economica invocata sia sufficientemente provata.

32 Ne consegue che la condizione del soggiorno legale precedente in un altro Stato membro, come formulata nella citata sentenza Akrich, non può essere trasposta alla presente causa e non può quindi essere applicata in una situazione del genere.

33 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione, lett. a)-d), nel senso che il diritto comunitario, tenuto conto della citata sentenza Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro.

Sulla seconda questione, lett. a) e b)

34 L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 si applica solo degli ascendenti del coniuge del cittadino di uno Stato membro stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività di lavoro autonomo che sono «a [suo] carico».

35 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la qualità di familiare «a carico» del titolare risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge (v., a proposito degli artt. 10 del regolamento n. 1612/68 e 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), rispettivamente, sentenze Lebon, cit., punto 22, nonché 19 ottobre 2004, causa C‑200/02, Zhu e Chen, Racc. pag. I‑9925, punto 43).

36 La Corte ha anche giudicato che la condizione di famigliare a carico non presuppone neppure l’esistenza di un diritto agli alimenti, salvo far dipendere tale condizione dalle normative nazionali che cambiano da uno Stato all’altro (sentenza Lebon, cit., punto 21). Secondo la Corte, non è necessario determinare i motivi del ricorso a tale sostegno e chiedersi se l’interessato sia in grado di provvedere a sé stesso esercitando un’attività retribuita. Questa interpretazione è imposta dal principio secondo cui le norme che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori, che fanno parte dei fondamenti della Comunità, vanno interpretate in senso estensivo (sentenza Lebon, cit, punti 22 e 23).

37 Per stabilire se gli ascendenti del coniuge di un cittadino comunitario sono a suo carico, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle loro condizioni economiche e sociali, essi non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali. La necessità del sostegno materiale deve esiste nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario.

38 Tale conclusione si impone con riferimento all’art. 4, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), secondo cui la prova della qualità di ascendente a carico del lavoratore dipendente o del suo coniuge ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68 è fornita attraverso la presentazione di un documento rilasciato dall’autorità competente dello «Stato d’origine o di provenienza» che confermi che l’ascendente interessato è a carico del detto lavoratore o del suo coniuge. Infatti, malgrado la mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l’interessato provi che egli è compreso in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148, non vi è nulla che giustifichi che la qualità di ascendente a carico sia valutata diversamente a seconda che si tratti di un membro della famiglia di un lavoratore dipendente o di un membro di quella di un lavoratore autonomo.

39 In conformità dell’art. 6, lett. b), della direttiva 73/148, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente che fornisca la prova che egli é compreso in una delle categorie previste in particolare all’art. 1, di tale direttiva.

40 Gli Stati membri sono tenuti ad esercitare i propri poteri in tale settore nel rispetto sia delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE sia dell’effetto utile delle disposizioni delle direttive che prevedano misure dirette all’abolizione, tra gli Stati membri stessi, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, affinché sia facilitato l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari sul territorio di ogni Stato membro (v., per analogia, sentenza 25 maggio 2000, causa C‑424/98, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4001, punto 35).

41 Per quanto riguarda l’art. 6 della direttiva 73/148, la Corte ha giudicato che, dalla mancanza di precisione quanto al mezzo di prova ammesso affinché l’interessato dimostri di rientrare in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148 occorre concludere che una tale prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1991, In conformità dell’art. 6, lett. b), della direttiva 73/148, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente che fornisca la prova che egli é compreso in una delle categorie previste in particolare all’art. 1, di tale direttiva causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I‑1273, punto 16, e 17 febbraio 2005, causa C‑215/03, Oulane, Racc. pag. I‑1215, punto 53).

42 Di conseguenza, un documento dell’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza che attesti l’esistenza di una situazione di dipendenza, se appare particolarmente adeguato a tal fine, non può costituire una condizione di rilascio del permesso di soggiorno, mentre d’altra parte il mero impegno di prendere a carico il membro della famiglia di cui trattasi, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.

43 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione, lett. a) e b), nel senso che l’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva 73/148 deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico» il fatto che un famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del suo coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale membro della famiglia al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Il diritto comunitario, tenuto conto della sentenza 23 settembre 2003, causa C‑109/01, Akrich, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro.

2) L’art. 1, n. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, deve essere interpretato intendendo per «[essere]a [loro] carico», il fatto che il famigliare di un cittadino comunitario stabilito in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 43 CE, abbia bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino. L’art. 6, lett. b), della stessa direttiva deve essere interpretato nel senso che la prova della necessità di un sostegno materiale può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.

Firme