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Si può lavorare con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ?

Nei due quesiti segnalati, le persone interessate sono già in Italia e hanno ottenuto un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza o, in altri casi, un permesso di soggiorno per turismo.
Con un permesso di soggiorno è possibile fissare la propria residenza anagrafica presso il Comune ove si ha la dimora in Italia, in questo modo è possibile attivare anche la competenza del Sindaco del Comune stesso, per la medesima procedura di accertamento della cittadinanza, con altissima probabilità che questa sia più veloce di quella che invece bisogna attivare all’estero presso i Consolati italiani.
Presso ogni singolo Comune, infatti, il numero di pratiche simili è rarefatto ed, inoltre, è possibile immaginare a livello locale una maggiore sensibilità sui bisogni di un cittadino italiano.
In questi casi anche qualora fosse già attivata la procedura dall’estero, una volta radicata la competenza nel territorio italiano davanti al Sindaco del Comune di residenza, è possibile attivare dall’Italia la pratica senza che vi sia alcun conflitto, perché l’oggetto dell’accertamento è sempre lo stesso e si tratta, anche in questo caso, di produrre tutti i documenti utili a riguardo.
Un caso che si verifica di frequente è quello di persone che possono dimostrare la cittadinanza dei loro avi: è il caso, per esempio, in cui il nonno ha trasmesso la cittadinanza italiana al padre e il padre ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, ed il figlio intende, ora, chiederne l’accertamento. Spesso, però, si verifica che vi siano stati degli errori di trascrizione del nome (cosa che accade frequentemente anche in Italia ai migranti delle diverse comunità), ed ecco che, dal punto di vista burocratico, la pratica si inceppa.

Ci viene chiesto cosa bisogna fare nei casi in cui i certificati provenienti dall’Argentina – ma potrebbe essere lo stesso per gli altri Paesi – riproducono le generalità ma riportando in un passaggio generazionale (es. dal nonno al padre, dal padre al figlio) una storpiatura, quindi un leggero cambiamento nel nome o nel cognome.
Purtroppo dall’Italia non è possibile fare nulla a questo proposito, perché la correzione di eventuali errori materiali compiuti nella redazione di atti stranieri, deve essere necessariamente effettuata, rivolgendosi alle autorità competenti del Paese in cui questi atti sono stati formati.
Nel caso, ad esempio, dell’Argentina sarà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la correzione di questi atti e quindi integrare la documentazione che è al vaglio presso i Comuni o presso i Consolati, con questi provvedimenti che permettono di assicurare una piena corrispondenza tra le generalità degli avi (quindi dei nonni e dei bisnonni) e le generalità del richiedente.

Il permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza può essere rilasciato a chi ha già attivato la procedura di accertamento del possesso della cittadinanza italiana fin dalla nascita. È un permesso di soggiorno di tipo piuttosto ambiguo, perché la presenza di un pds dimostra, in qualche modo, che la persona viene ancora trattata come uno straniero fino a quando non si sarà verificato che è cittadino italiano fin dalla nascita.
Ci si chiede allora se in questa situazione – che può durare più o meno tempo a seconda degli intoppi burocratici che si possono verificare per quanto riguarda i documenti – la persona interessata comunque autorizzata al soggiorno in Italia possa svolgere una regolare attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo.
Essere in possesso della cittadinanza italiana fin dalla nascita, non può attuare alcuna discriminazione, alcun effetto pregiudizievole per l’interessato; tuttavia, chi attende l’accertamento della cittadinanza se svolge un’attività lavorativa si trova a dover fare una sorta di scommessa.
In altre parole, se uno straniero è in possesso del permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza e vuole svolgere un’attività lavorativa, rischia (e fa rischiare eventualmente al datore di lavoro) poiché l’accertamento della cittadinanza, del possesso dello status di cittadino fin dalla nascita produce un effetto retroattivo anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro che nel frattempo si siano realizzate: nel caso in cui un domani la persona interessata venisse dichiarata cittadina italiana fin dalla nascita, non si potrebbe porre alcun problema per il passato, se avesse lavorato, perché nessun illecito può essere stato posto in essere dal datore di lavoro che avesse occupato un cittadino italiano, dal momento che non doveva essere richiesta nessuna autorizzazione e nessun permesso di soggiorno per farlo lavorare; viceversa, se questo accertamento dovesse avere effetto negativo, anche lo stesso datore di lavoro rischierebbe di essere denunciato e condannato per avere occupato un lavoratore extracomunitario privo di un permesso di soggiorno, idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa.