Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Soggiorno per motivi di studio – Commento alla circolare del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2008

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Con un telegramma inviato il 21 febbraio scorso a tutte le Questure d’Italia, il Ministero dell’Interno ha precisato i casi in cui è possibile concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. C’è stato un ampliamento della possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che deriva dalla necessità di dare attuazione in Italia alla Direttiva 2004 /114 dell’Unione Europea, che prevede condizioni di maggiore vantaggio dal punto di vista dei diritti per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Naturalmente si tratta di studenti non solo comunitari ma anche extracomunitari. Il D.lgs del 10 Agosto 2007 n.154, che ha recepito questa Direttiva, ha previsto due articoli aggiuntivi, in ottemperanza alla Direttiva stessa, che regolamentano i requisiti per il rilascio dei visti per motivi di studio ed ha introdotto una nuova fattispecie di ingresso e di soggiorno per volontariato.

Per quanto riguarda l’attività di volontariato è stato modificato l’art. 27 del T.U. sull’Immigrazione con un articolo 27bis che prevede questa particolare tipologia di ingresso e soggiorno. La questione più rilevante riguarda invece la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio, contrariamente a quanto avveniva nella prassi fino a poco prima dell’entrata in vigore di questo Decreto Legislativo, anche nel caso in cui il titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio si sia iscritto ad un corso di laurea diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso.

Ad esempio uno studente che arriva in Italia per iscriversi all’università di agraria e che prima di completare gli studi decide di iscriversi a ingegneria, secondo la vecchia prassi, avrebbe avuto un diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, perchè la normativa non prevedeva la possibilità di cambiare corso di studio e nemmeno quella di proseguire gli studi universitari dopo la prima laurea. Ora invece, una precisa circolare del Ministero dell’Interno, prevede e disciplina tutte queste ipotesi, riconoscendo un pieno diritto di rinnovare il permesso di soggiorno anche in questi casi.

Le ipotesi prese in considerazione dalla Circolare del 21 Febbraio del Ministero dell’Interno sono le seguenti:
“prosecuzione agli studi in un corso diverso nella stessa sede”, in questo caso lo studente è legittimato presso la stessa sede universitaria a cambiare facoltà senza per questo perdere la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno;
“prosecuzione degli studi al termine del conseguimento di un titolo accademico con iscrizione ad altro corso nella stessa sede”, nello stesso modo si riconosce la possibilità, esaurito il corso di studi per il quale l’interessato è venuto in Italia, di avviare senza dover ritornare nel proprio paese e ottenere un nuovo visto di ingresso, un’attività di studio in un diverso corso di laurea;
– lo stesso dicasi per “la prosecuzione degli studi in un corso di laurea analogo o diverso presso un’altra sede”, quindi lo studente ha la possibilità di cambiare università sia per proseguire gli studi nella stessa facoltà che cambiando facoltà e quindi indirizzo di studio;
“prosecuzione degli studi al termine del conseguimento di un titolo accademico o con iscrizione ad un altro corso presso altra sede”, allo stesso modo, terminato il corso di laurea presso il quale si era iscritto, lo studente potrà iscriversi ad un nuovo e diverso corso di laurea presso la stessa università o presso una diversa.

Sono quindi cambiate sensibilmente le condizioni di soggiorno per chi in possesso di un permesso per motivi di studio, anche se dobbiamo pur sempre ricordare che rimane ferma la regola stabilita dall’art 46, comma 4, del regolamento d’attuazione, per cui lo studente deve sostenere almeno due esami di profitto all’anno e potrà rinnovare il permesso di soggiorno per studi per una durata non superiore a tre anni oltre la durata del corso legale previsto per la facoltà.

Se il corso legale di studi fosse di 4 anni, lo studente, potrà continuare ad essere iscritto a quel corso di studi, sostenendo almeno due esami l’anno, prolungando il suo corso di studi per non più di 7 anni. Se allo scadere del settimo anno non avrà completato gli studi, perderà la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno.
È quindi chiaro che questa disposizione non è modificata, quindi, la possibilità di proseguire gli studi presso un altro corso di laurea è pur sempre legata all’esaurimento del corso di laurea precedente, come pure la possibilità di cambiare facoltà prima di esaurire il corso di laurea è sempre legata al sostegno di almeno due esami di profitto all’anno e comunque ad una durata massima del soggiorno che per un corso di laurea non sia superiore a tre anni rispetto alla durata legale dello stesso.