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Sospensione del Provvedimento Questorile di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

T.A.R. per la Toscana, ordinanza n. 310 del 6 giugno 2018

In punto di fatto

Un cittadino di origini cinesi, titolare di impresa individuale a decorrere dall’anno 2005, rinnovava regolarmente il proprio titolo di soggiorno per lavoro autonomo per oltre 15 (quindici) anni.
Nell’anno 2017, prima della scadenza del titolo di soggiorno, presentava regolare
richiesta di rinnovo allegando la documentazione richiesta.

Con successivo provvedimento del Questore di Grosseto veniva, tuttavia, decretato il rifiuto dell’istanza di rinnovo, per asserita:
i) carenza e/o incompletezza della documentazione;
ii) insufficienza del reddito percepito per l’anno di imposta 2016, in quanto inferiore rispetto all’importo annuo dell’assegno sociale;
iii) mancato pagamento delle imposte conseguenti all’esercizio di attività commerciale.

In punto di diritto

Con ricorso tempestivamente depositato dinanzi il TAR Toscana lo straniero, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, chiedeva dichiararsi l’illegittimità e conseguente annullamento del provvedimento di diniego e, per l’effetto, disporsi l’accoglimento dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.
Con riferimento all’asserita insufficienza di reddito per l’anno antecedente la richiesta di rinnovo eccepiva, in particolare, l’illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza dei presupposti di legge e violazione degli artt. 4 c. 4, 5 c. 5 e 6 c. 5 D.Lgs. n. 286/1998, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.p.r. n. 394/1999.
La ratio delle summenzionate previsioni normative è quella di garantire che la presenza continuativa di cittadini stranieri sul territorio nazionale non costituisca un onere eccessivo per lo Stato ospitante.
In sede di rinnovo del titolo di soggiorno, la capacità dello straniero di potersi mantenere in modo autonomo nel periodo di durata del permesso richiesto deve essere valutata sulla base del medesimo criterio ermeneutico.
Il requisito del reddito, quindi, deve correttamente essere valutato in una prospettiva attuale e futura rispetto al momento della richiesta, e non esclusivamente in una prospettiva antecedente al momento della richiesta. Diversamente opinando, la sussistenza di idonee capacità economiche verrebbe a configurarsi non come una garanzia per lo Stato ospitante, ma come una sorta di “requisito premiale” riferito al cittadino straniero interessato.

Il richiesto requisito della titolarità di un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge deve, infatti, essere interpretato anche nel senso di consentire una ragionevole tollerabilità a temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato la capacità di produrre reddito.

Una pregressa, trascorsa e temporanea carenza di reddito, ovvero la difficoltà di dimostrare la continuità del livello di reddito richiesto per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno, non viene previsto dalla normativa di settore come legittimante il rifiuto del titolo.

Con riferimento, invece, al secondo motivo di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno, ovvero l’asserita pendenza di un debito con l’erario nei confronti del cittadino straniero, è stata ulteriormente eccepita l’irrilevanza di una tale doglianza ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno.
Come chiarito da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, l’eventuale accertamento di un debito erariale per tributi non corrisposti nei confronti dello straniero potrebbe semmai rappresentare un segnale di evasione fiscale, ma non di indisponibilità di reddito sufficiente al mantenimento nel nostro Paese.

Una presunta, e non accertata, violazione degli obblighi tributari non può legittimamente essere posta a fondamento di un provvedimento, come quello di specie, regolato da una normativa che attribuisce all’amministrazione procedente la regolazione e il controllo dell’immigrazione di cittadini stranieri sul territorio nazionale, incidendo sul relativo status, senza che pertanto la finalità di perseguire eventuali illeciti fiscali, rimessi alla competenza di altri settori dell’ordinamento, possa pregiudicarne l’applicazione”.

Il TAR Toscana, in accoglimento dei motivi suesposti e dei consolidati indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, ritenuta:
i) la sussistenza di elementi di fumus in ordine al possesso dei requisiti reddituali del richiedente;
ii) la non decisività – ai fini del diniego del rinnovo del titolo di soggiorno – dell’ipotesi di evasione fiscale adombrata dall’Amministrazione;

ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.

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T.A.R. per la Toscana, ordinanza n. 310 del 6 giugno 2018