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Speciale decreto flussi 2010/2011

Il 31 gennaio, il 2 febbraio ed il 3 febbraio le date di invio. I moduli per la compilazione disponibili dal 17 gennaio

Attenzione!!! Le informazioni ed i consigli utili contenute di seguito sono fornite in attesa dell’emanazione di apposite circolari ministeriali che specificheranno in maniera più dettagliata le procedure

Il presente articolo è in continuo aggiornamento.
Se copi sul tuo sito questa scheda, o la stampi, aggiornala continuamente con le novità e le precisazioni inserite quotidianamente.

I Documenti ufficiali:
Il testo del decreto flussi 2010
Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 3 gennaio 2011
Le Faq del Ministero dell’Interno

Le guide:
Vai alla procedura on line
La procedura telematica illustrata
La procedura telematica
Il software per l’invio delle domande ed il manuale
Il manuale di utilizzo del sistema
La guida alle operazioni di invio

Gli approfondimenti, le informazioni, le risposte:
Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi
Datori di lavoro stranieri – Non occorre il permesso di soggiorno CE di lungo periodo
Vorrei assumere una collaboratrice domestica con il decreto flussi 2010/2011, Quale reddito minimo devo dimostrare?
Una volta ottenuto l’eventuale nulla osta da parte del datore di lavoro lo straniero può fare ingresso con un familiare al seguito?
Decreto Flussi 2010/2011 – Tutto pronto per l’invio? Portale disattivato dalle 7.00 nei giorni del click day
Il click day? Un disastro informatico. Circa 300mila le domande inviate. Un terzo per lavoro domestico
Decreto Flussi 2010/2011 – Problemi con il mini-client, il file javaw.exe e Windows 7?

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda di assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all’estero può essere presentata dal datore di lavoro che potrà essere:
– una persona fisica, un cittadino italiano, un cittadino comunitario o un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante (anche se in possesso della sola ricevuta di rinnovo del pds).
– oppure una persona giuridica cioè un’ impresa


CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO?
Le domande di assunzione possono essere presentate nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero o in ogni caso presenti regolarmente sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno che non ne permetta l’assunzione (turismo, affari, art 27, etc). Anche in questo caso il lavoratore rientrante nelle quote dovrà comunque tornare nel paese d’origine per ritirare il visto d’ingresso.

Possono essere presentate un massimo di 98.080 domande così ripartite:
52.080 in favore di lavoratori extracomunitari da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico) provenienti da:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione

30.000 domande per l’assunzione di lavoratori nell’ambito del solo lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell’elenco precedente.

16.000 istanze di conversione o ingressi particolari (4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine e per 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile)


COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
Le istanze potranno essere presentate da singoli soggetti, per un massimo di 5 assunzioni (di tutti i settori) o avvalendosi dell’assistenza delle associazioni di categoria.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la procedura telematica attraverso il sito nullaostalavoro.interno.it

Le richieste verranno invate presso la Prefettura di residenza del datore di lavoro, o dove ha sede l’impresa, o dove si svolgerà la prestazione lavorativa.

Attenzione! Al sito del Ministero sono state recentemente apportate delle modifiche. Non sarà quindi più necessario scaricare alcun modulo sul proprio computer ma si potrà compilare direttamente la domanda inserendo i dati nei campi delle pagine on line.

Sarà però necessario scaricare un min-client messo a disposizione dal Ministero all’interno dell’area del portale, per procedere, una volta preparate le domande per l’invio, per procedere all’invio stesso nella data utile.
Il mini-client dovrà essere riattivato entro le ore 7.30 del giorno di invio.

Manuale utilizzo del sistema

I moduli, disponibili per il precaricamento dalle ore 8.00 di lunedì 17 gennaio 2011 sono:
– Mod A – Richiesta nulla osta lavoro domestico
Mod A – Istruzioni compilazione

– Mod B – Richiesta nulla osta lavoro subordinato
Mod B – Istruzioni compilazione

– Mod VA – Quota conversione da studio o da tirocinio a lavoro subordinato
Mod VA – Istruzioni compilazione

– Mod VB – Quota conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Mod VB – Istruzioni compilazione

– LS – Richiesta nulla osta al lav subordinato per possessori di Pds CE dio lungo periodo rilasciato da altro stato membro
Mod LS – Istruzioni compilazione

– LS1 – Richiesta nulla osta al lav domestico per possessori di Pds CE dio lungo periodo rilasciato da altro stato membro
Mod LS1 Istruzioni compilazione

– LS2 – Quota per lavoro autonomo per possessori di Pds CE rilasciato da altro stato membro
Mod LS2 – Istruzioni compilazione

– BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori inseriti in progetti speciali
Mod BPS – Istruzioni compilazione

La procedura telematica illustrata
Leggi la scheda sulla procedura telematica


QUANDO POSSONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE?
Le domande, appositamente precompilate sul portale del Ministero dell’Interno, potranno essere inviate in tre distinti momenti:
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 8.00 per i 52.080 lavoratori di tutti i settori (anche lavoro domestico) cittadini di uno degli stati contenuti nell’elenco (Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto,Filippine, Ghana, Marocco, Moldova, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia, India, Perù, Ucraina, Niger, Gambia)

Mercoledì 2 febbraio 2011, ore 8.00 per i 30.000 lavoratori dei restanti paesi impiegati nel solo settore del lavoro domestico.

Giovedì 3 febbraio 2011, ore 8.00 per tutte le altre richieste:
3.000 permessi di soggiorno per studio in pds per lavoro subordinato
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione in pds per lavoro subordinato
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in pds per lavoro subordinato
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato pds per lavoro subordinato
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione
500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.

L’orario di riferimento con cui sincronizzare l’orologio (per procedere all’invio allo scoccare delle ore 8.00) è quello del time server dell’Istituto Elettronico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, www.inrim.it.

Le quote disponibili esauriranno dopo i primi minuti seguenti all’orario di invio. Il decreto sarà in ogni caso valido per 6 mesi dalla pubblicazione.

Dopo le operazioni di invio potrà essere scaricata la ricevuta di presetnazione della domanda attestante l’orario di ricezione da parte del Ministero direttamente dal sito.

Guida alle operazioni di invio


I REQUISITI PER L’ASSUNZIONE

L’alloggio
Il datore di lavoro dovrà specificare la sistemazione alloggiativa del lavoratore che dovrà rispondere ai parametri della legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica e non sarà necessario che indichi o richieda il certificato di idoneità dell’alloggio.
Solo al momento della convocazione presso la Prefettura dovrà invece essere esibito il certificato o la ricevuta di richiesta dello stesso.
Sarà poi chiesto di precisare, se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro, se questo avviene a titolo gratuito o a pagamento, ed eventualmente mediante decurtazione della busta paga entro la misura massima di un terzo.

Il reddito
Lavoro domestico, colf e badanti
La domanda deve contenere l’auto-certificazione delle seguenti informazioni:
– Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi
Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi o, se non conviventi, fino al primo grado di parentela.
– Se la domanda riguarda l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occorre indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell’assistenza.
In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap certificabile, NON sarà previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro.
Tutte le info sul reddito per l’assunzione di un lavoratore domestico

Imprese
Diversamente, invece, per le imprese non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell’impresa indicando il fatturato fatturato conseguito dall’azienda nel corso dell’esercizio ed il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa.
Nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del primo anno di attività

In ogni caso, la valutazione da parte dello Sportello Unico in merito alla domanda di assunzione dovrà tenere conto sia della capacità economica sia dell’esigenza dell’impresa.
Tale capacità economica dell’imprenditore andrà valutata caso per caso, in relazione al numero degli operai da assumere, a quelli già impiegati, agli investimenti prodotti, all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente.
Ferma restando la valutazione discrezionale che l’ufficio competente potrà fare, richiedendo anche documentazione integrativa (per esempio bilancio preventivo), saranno diversi i fattori che possono concorrere a tale valutazione (per esempio la dimostrazione di proposte di contratti da parte di committenti in grado di incrementare gli utili che senza l’assunzione di un nuovo lavoratore non potrebbero essere soddisfatte)

In ogni caso, e quindi a prescindere dal reddito o dal fatturato del datore di lavoro, per il lavoratore dovrà essere garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista, in relazione alle mansioni svolte, dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

L’orario di lavoro non dovrà essere inferiore a 20 ore settimanali .

Per la verifica della capacità reddituale gli Sportelli Unici potranno procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’accesso telematico all’anagrafe tributaria.

Visti i lunghi tempi di attesa che intercorreranno tra il momento dell’invio delle domande e quello della presentazione dellla documentazione attestante i requisiti di reddito, sarà quasi certamente necessario presentare documentazione integrativa (nuovo Cud, nuove buste paga, nuovi fatturati e redditi di impresa). A questo proposito si segnala che chi si trova in una posizione reddituale al limite dalla soglia di reddito potrebbe raggiungere o perdere le condizioni reddituali richieste nelle more della procedura.


I DOCUMENTI UTILI
Alla domanda telematica non dovrà essere allegato alcun documento ma sarà sufficiente solamente inserire i dati posseduti negli appositi campi. Solo successivamente alla verfica della sussistenza della quota disponibile e quindi al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere esibita la documentazione.

Saranno in ogni caso necessari ed utili i seguenti documenti e le seguenti informazioni.

Per il datore di lavoro:
– Denominazione sociale impresa
– Matricola Inps impresa
– Iscrizione Inail
– Dati del legale rappresentante
– Documento di identità del datore di lavoro (passaporto o altro titolo equipollente se cittadino extracomunitario)
– Estremi del titolo di soggiorno (nel caso di datore di lavoro extracomunitario)
– Certificazione di iscrizione anagrafica (d.lgs 30/2007) (nel caso di datore di lavoro comunitario)
– Carta identità della persona da assistere non autosufficiente
– Codice fiscale del datore di lavoro

– Cud, buste paga o ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’impresa
– Marca da bollo da 14, 62 euro

Per il lavoratore:
– Passaporto o altro documento equipollente
– Luogo di nascita
– Luogo di residenza
– Cittadinanza

In generale:
– Settore di impiego
– Livello di inquadramento
– Se domestico: convivenza o non convivenza
– Tipologia di contratto (determinato, indeterminato)
– Orario di lavoro (ore settimanali)
– Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
– Indirizzo della sistemazione allogiativa del lavoratore
– Numero di dipendenti già impiegati nell’azienda o di collaboratori già alle dipendenze del datore di lavoro domestico
– Luogo in cui ritirare il visto nel paese d’origine


CHI NON PUO’ ESSERRE ASSUNTO?
Il Testo Unico sull’immigrazione, all’articolo 4, stabilisce che non possono fare ingresso nel territorio dello stato gli stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva ed anche se avvenuta a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, così come gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore.
Sulle particolari implicazioni di precedenti decreti di espulsione o condanne per inottemperanza all’ordine del questore si veda l’articololo Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi a cura dell’Avv. Guido Savio.


DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le quote disponibili sono abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo regiatrato dal terminale del Ministero.
Per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi istanti successivi alle ore 8.00 dei tre diversi giorni utili indicati nel decreto legge (31 gen, 2 feb, 3 feb).
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge:
– la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia di contribuzione
– la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno precedentemente rilevate del lavoratore residente all’estero, eventuali riscontri in merito a condanne relative ai reati ostativi.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.

Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre 3 anni nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.
Il rilascio del nulla osta avviene in seguito alla convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico competente per l’esibizione della documentazione relativa ai dati inseriti nella domanda invata in precedenza. (I documenti relativi al reddito, il certificato o la ricevuta di richiesta di idoneità dell’alloggio, il documento di identità, eventuali relazioni utili a chiarire il possesso dei requisiti).

Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccuperà di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.

Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione è irregolarmente presente sul territorio italiano:
Anche se non è previsto dalla legge, è ormai noto che frequentemente il lavoratore per cui si chiede l’assunzione sia già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza straniera a ritirare il visto di ingresso per lavoro. Non è possibile procedere all’assunzione, né tanto meno richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare rientro nel proprio paese e munirsi di visto di ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può compromettere l’iter di “regolarizzazione”, occorre pertanto evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio nazionale.
Sulle implicazioni di precedenti provvedimenti di espilsione si veda:
Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi

Dopo il rilascio del nulla osta – L’ingresso in Italia
Dopo il rilascio del nulla osta (che dovrà essere inviato allo straniero) lo straniero si recherà entro 6 mesi a ritirare il visto d’ingresso presso la rappresentanza consolare italiana nel paese d’origine. A seguito del rilascio del visto il cittadino straniero potrà fare ingresso in Italia.
Entro 8 giorni dal momento dell’ingresso il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico di competenza per il perfezionamento del contratto di soggiorno (o in ogni caso fissare l’appuntamento).
Anche nel contesto di questo decreto flussi verranno adottati gli iter procedurali introdotti con il decreto flussi 2010 per lavoro stagionale che prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di accompagnare presso lo Sportello Unico, per il perfezionamento del contratto di soggiorno, il lavoratore.
In sede di convocazione verranno consegnati i moduli per l’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

Con la ricevuta della domanda sarà possibile:
– richiedere l’iscrizione anagrafica
– stipulare un contratto di assunzione
– stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
– iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
– uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni

Nel caso in cui, dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso del lavoratore, il datore di lavoro non sia più possibilitato o interessato all’assunzione si veda la scheda pratica: – Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere

LE CONVERSIONI
Il decreto riserva una parte di quote da destinare alla possibilità di convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, ed in particolare:
– 3.000 permessi di soggiorno per studio
– 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
– 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale (solo per chi è al secondo soggior no in Italia per lavoro stagionale)
– 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro

Potrà inoltre essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:
– 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro

Sono esclusi dalla verifica della sussistenza della quota i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano compiuto la maggiore età in Italia o abbiano concluso gli studi in Italia. Per loro è possibile presentare istanza di conversione in qualsiasi momento dell’anno.


Per l’assistenza nella compilaziopne delle domande e per le procedure di invio potrete rivolgervi alla sede più vicina, nella vostra città, del Patronato Inac
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