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Stagionali – Una circolare per tamponare il lavoro nero

Alcune modifiche alle procedure di perfezionamento dell'assunzione previste dal decreto flussi stagionale 2010

Da un lato il Ministero dell’Interno, dall’altro quello del Lavoro e delle Politiche sociali, sono i firmatari della circolare n°3965 del 18 giugno 2010 con la quale vengono date disposizioni in merito ad alcune modifiche da apportare alla procedura per l’assunzione di lavoratori stagionali prevista dal decreto flussi 2010 diramato lo scorso 1° aprile.

Non si tratta di una legtge speciale contro gli sfruttatori e neppure di un pacchetto sicurezza contro lo sfruttamento, ma di un semplice ordine di servizio impartito agli uffici periferici che speriamo possano contare su tutti gli strumenti idonei a contrastare il fenomeno. Si tratta per lo più di situazioni in cui a seguito della richiesta di nulla osta all’ingresso e del conseguente rilascio del visto, il datore di lavoro, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, non ha proceduto alla’assunzione dello stesso per impiegarlo irregolarmente (e quindi con paghe orarie molto più basse) nella raccolta.

Dopo le circolari n. 14 del 19 aprile 2010 e n. 3500 del 25 maggio 2010, con quest’ultima viene disposto:

al datore di lavoro, di accompagnare il lavoratore presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (normalmente era sufficiente la presenza del solo lavoratore) e, cosa ben più importante, di procedere entrao 48 dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno stesso, alla comunicazione obbligatoria ai fini dell’ assunzione;

agli Sportelli Unici, di valutare attentamente gli esiti di accertamenti (frutto di specifiche indagni) in merito a precedenti episodi di mancata assunzione da parte del datore di lavoro di lavoratori per i quali era stato richiesto il nulla osta al lavoro stagionale;

– di consentire, in caso di giustificata rinuncia all’assunzione, il subentro di un nuovo datore di lavoro per un contratto della stessa tipologia e durata;

– di consentire la rinuncia al nulla osta solo nel caso in cui il visto di ingresso non sia già stato rilasciato e soltanto in presenza di cause di forza maggiore;

La circolare comunica in fine che sono in corso le iniziative necessarie per dare attuazione all’articolo 5, comma 3ter del Testo Unico che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale

Scarica la circolare n°3965 del 18 giugno 2010