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Status di rifugiata a richiedente nigeriana: la mancanza di collaborazione nei colloqui con l’ente antitratta è un indicatore della tratta

Tribunale di Perugia, ordinanza del 29 ottobre 2021

Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto lo status di rifugiata a cittadina nigeriana in quanto vittima di tratta di esseri umani.
La vicenda è significativa quanto al percorso dell’emersione della persecuzione per motivi di genere. Infatti, la ricorrente aveva narrato, durante l’audizione presso la Commissione territoriale, una vicenda di natura familiare.
La Commissione dispone il referral all’ente antitratta, la cui relazione risultava negativa non ravvisando indicatori della tratta. Ne seguiva il decreto di rigetto della domanda di protezione.
Contro tale decreto veniva presentato ricorso.
Durante il procedimento giudiziario, era stato avviato un percorso di mediazione, da parte delle operatrici dell’accoglienza, volto a far emergere la situazione di persecuzione.
A seguito di ciò, durante l’audizione nell’udienza disposta dal Giudice, emergevano ulteriori nuovi dettagli: aver contratto un debito; la descrizione del rito juju; la figura della madame; ecc.
Tutti tipici indicatori della tratta secondo le linee guida Unhcr.
Quindi la situazione di persecuzione non emersa durante l’audizione in Commissione e non emersa durante il colloquio con l’ente antitratta, emerge in udienza.
Al riguardo il Giudice osserva: “Appare, inoltre, particolarmente significativo proprio l’atteggiamento poco collaborativo della ricorrente durante i colloqui con l’ente antitratta e il fatto che questa abbia deciso di ammettere la sua condizione soltanto in sede giudiziale al termine di una faticosa e lunga audizione”.

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Tribunale di Perugia, ordinanza del 29 ottobre 2021

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