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Status di rifugiato ad un cittadino gambiano: arrestato e perseguitato dal regime per l’accesso a un sito di informazione vietato

Tribunale di Lecce, ordinanza dell'1 maggio 2016

Pubblichiamo un’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce – in persona del G.U. Dott. Ottavio Colamartino – con la quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in favore di richiedente cittadino del Gambia.
Il Giudice, prendendo le mosse dall’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007, ha ritenuto che il richiedente abbia nel caso di specie rispettato le prescrizioni della norma appena richiamata, avendo lo stesso, in una duplice audizione, reso un racconto coerente e plausibile del vissuto, pienamente coerente con le informazioni sul paese di origine che documentano la grave violazione della libertà di stampa, di informazione e di critica nei confronti del regime e avendo al contempo prodotto in sede processuale documenti idonei a suffragare lo stato di persecuzione subito nel Paese di origine.
Il Giudice reputa necessario verificare in concreto se le circostanze narrate possano o meno realisticamente essere documentate dal richiedente. Solo in questo caso potrà concludersi che il richiedente non abbia assolto tutti gli oneri richiesti per fruire del regime probatorio agevolato di cui al predetto articolo, ed in particolare quello richiesto dalla lettera c). Qualora invece dovesse ritenersi che la documentazione del narrato sia impossibile o estremamente difficoltosa, dovrà ritenersi irrilevante il tentativo del richiedente di provarlo con documenti falsi.
Nel caso in esame il Giudice ha ritenuto che stante la prassi di arresti e detenzioni arbitrarie ampiamente documentata, è possibile che l’odierno richiedente non fosse in possesso di documenti che documentassero il suo arresto ed il suo stato di persona ricercata, o che comunque nulla gli sia stato consegnato al momento del rilascio.
Il Giudice, pertanto, ritenuto che l’arresto, la detenzione e i successivi provvedimenti di polizia emessi nei confronti del richiedente costituissero atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. b) D. lgs. n. 251/2007, e che i fatti contestati dallo Stato gambiano, attenendo alla libertà di espressione ed informazione, rientrassero nel concetto di “opinione politica” di cui all’art. 8 comma 1 lett. e) del D. lgs. 251/2007, ha valutato fondato il timore che il richiedente venisse perseguitato per motivi di opinioni politiche e che tale fattispecie pertanto rientrasse pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra.

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Tribunale di Lecce, ordinanza dell’1 maggio 2016

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