Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Status di rifugiato al cittadino nigeriano: gli atti sessuali tra uomini sono illegali e sono puniti con la reclusione fino a 14 anni

Tribunale di Genova, ordinanza del 6 aprile 2017

Con questo provvedimento il Tribunale di Genova riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano poiché nel paese sussiste il fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Nella fattispecie in esame, l’articolo 21 del “Nigeria’s Criminal Code”, intitolate “Offences Against Morality”, dispone che gli atti sessuali tra uomini sono illegali e sono puniti con la reclusione fino a 14 anni.
Per quanto riguarda la persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, – conformemente alle direttive citate – prevedono che gli atti di persecuzione devono
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
Il secondo comma dell’art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e tra questi, per quanto qui interessa, contempla il rischio di “azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie”.
Con la sentenza 7.11.13, la Corte di Giustizia ha stabilito che gli artt. 9 e 10, della prima direttiva, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza di una sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Genova, ordinanza del 6 aprile 2017