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Status di rifugiato al cittadino ucraino irregolare in Italia richiamato a prestare il servizio militare di leva come riservista

Tribunale di Palermo, ordinanza del 14 febbraio 2018

(AP Photo/Max Black)

Il Tribunale ordinario di Palermo ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino ucraino che, malgrado all’epoca dello scoppio della “guerra del Donbass” già soggiornasse da diversi anni in Italia in condizione di irregolarità, era stato richiamato a prestare il servizio militare di leva come riservista, ex art. 7, lett. e) D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, a norma del quale gli atti di persecuzione possono assumere la forma di “azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2”.

Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale ha rilevato che la guerra nella regione del Donbass, cui ragionevolmente il ricorrente sarebbe stato chiamato a partecipare una volta concluso il periodo di leva, è teatro di crimini di guerra commessi da entrambe le parti in confitto e ha ritenuto che soltanto non rispondendo alla chiamata alla leva il ricorrente avrebbe evitato di rendersi compartecipe dei detti crimini di guerra.
Tale comportamento sarebbe stato, tuttavia, punito ai sensi dell’art. 409 del codice penale ucraino; conseguentemente, la sanzione penale prevista dall’ordinamento del paese di origine del ricorrente costituisce un atto di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 14 febbraio 2018