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Status di rifugiato e ricongiungimento familiare – La sola presenza di figli nel Paese di origine non esclude l’ingresso del genitore infrasessantacinquenne

Corte di Cassazione, sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021

La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di richiesta di ricongiungimento del rifugiato con la madre che ha meno di sessantacinque anni, assistita in Patria da altro giovane figlio (non autonomo economicamente, neanche per se stesso):
Il ricongiungimento con gli ascendenti possa essere generalmente richiesto ove gli stessi siano a carico del rifugiato, in assenza di un sostegno economico di altri figli in patria, ed in presenza della dimostrazione del loro sostentamento da parte del richiedente (…). La direttiva 2003/86/Ce … all’art. 4 co. 2 lett. a… nell’includere gli ascendenti, pone come unico limite il rispetto delle condizioni stabilite dal successivo comma IV – che prevede, in termini limitativi, esclusivamente ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.(…) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine si sottende “che siano in grado di provvedere al loro sostentamento“.

In altre parole, il Giudice di merito deve verificare che l’accudimento in Patria abbia natura “reddituale”, non la sola presenza di figli nel Paese di origine esclude l’ingresso del genitore infrasessantacinquenne. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato che i soldi inviati erano sia per il sostentamento della madre, che per il fratello, ancora studente, quindi non autonomo.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021

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