La Corte d’Appello di Trieste, in sede di giudizio di rinvio (il primo grado e il giudizio d’appello erano stati patrocinati dalla Collega Dora Zappia, cui va il merito sostanziale della decisione), ha accolto la domanda di protezione internazionale dell’appellante, cittadino camerunense, riconoscendogli lo status di rifugiato per le persecuzioni subite a causa del suo orientamento sessuale.
La decisione assume rilievo quanto all’onere della prova riconoscendo che spetta al Ministero la prova adeguata della sussistenza delle cause di esclusione ex art. 10 Dlgs 251/07 e, di fronte al ragionevole sforzo del richiedente la protezione internazionale nel provare le circostanze poste a fondamento della domanda, l’onere di contestare in forma specifica le allegazioni e le ulteriori prove fornite del richiedente senza potersi limitare una generica contestazione d’inattendibilità.
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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 276 del 30 aprile 2019