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Tratto dal sito dirittoegiustizia.it

Stranieri: permesso di soggiorno e decreto di espulsione viaggiano su strade parallele

In attesa del verdetto della Consulta sulla legge “Bossi-Fini”, la Cassazione delinea i confini giurisdizionali in tema di espulsione di immigrati, stabilendo percorsi autonomi per i giudici amministrativi che devono decidere sul permesso di soggiorno e per la magistratura ordinaria che deve pronunciarsi sull’espulsione dello straniero.

Con la sentenza 6370/04 – depositata il 1°aprile e leggibile tra i documenti correlati – Piazza Cavour, infatti, sostiene che non vi è pregiudizialità del processo amministrativo pendente sulla revoca del permesso di soggiorno rispetto al giudizio civile sul decreto di espulsione.
La decisione della giustizia amministrativa sul permesso «non è antecedente logico» di quella del giudice ordinario sull’espulsione. In altre parole, lo straniero non potrà chiedere al togato, che deve decidere sul suo allontanamento, di sospendere la causa perché pende davanti al Tar la questione del suo soggiorno sul territorio italiano.

Al giudice ordinario, infatti, per andare diritto sulla sua strada – dice la Corte – basta semplicemente che «vi sia stata la revoca o l’annullamento del permesso di rimanere in Italia». La «mera carenza del permesso di soggiorno, anche temporanea» difatti «fa venire meno il diritto dell’immigrato di rimanere sul territorio italiano».

In sostanza, prima si provvede a “cacciare” lo straniero e poi, in un secondo momento, se la decisione dei giudici amministrativi sul permesso di soggiorno sarà positiva, gli si consentirà di «domandare di nuovo il permesso stesso e di chiedere la revoca dell’espulsione» o comunque di rientrare in Italia.