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Studenti stranieri residenti all’estero

Fino al 24 luglio possono essere presentate le domande di preiscrizione alle Università italiane per l'anno accademico 2018-2019

A partire dal 19 febbraio e fino al 24 luglio 2018 sono aperte per gli studenti stranieri residenti all’estero le preiscrizioni ai corsi di laurea presso le Università italiane per l’anno accademico 2018/2019.

La Circolare del 19 febbraio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca illustra le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019.

Le informazioni riguardano l’accesso: alle Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale; alle Istituzioni italiane statali per l’alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale; le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La procedura

Ogni anno ciascun ateneo riserva un certo numero di posti per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri residenti all’estero. I cittadini comunitari e i cittadini extraUe regolarmente soggiornanti in Italia, accedono, invece, all’Università senza limitazioni numeriche, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Collegandosi al sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ è possibile conoscere il numero dei posti riservati per l’anno accademico 2018/2019 agli studenti stranieri, nonché se sia o meno necessario provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda (ad eccezione del titolo di studio da tradurre sempre obbligatoriamente).

È possibile iscriversi sia a corsi di laurea triennale, sia a corsi di laurea specialistica, i quali si distinguono in corsi di laurea magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale) e corsi di laurea magistrale non a ciclo unico (di durata biennale, successivi ad un corso di laurea).

Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato e delle scuole di specializzazione non mediche, non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all’inizio dei corsi stessi

Una volta individuato il corso di studio di suo interesse, lo studente straniero può inviare domanda di pre-iscrizione all’Università italiana prescelta, consegnandola alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese di provenienza entro il 24 luglio.

La domanda dovrà essere redatta in originale e duplice copia sul Modello A/Form A disponibile sul sito del Ministero dell’Università e dell’Istruzione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

– Il titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità oppure il certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;

– Il certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica, qualora prevista per l’accesso all’Università nel proprio Paese.

Tali documenti devono essere tradotti ufficialmente in italiano (per la traduzione gli interessati possono rivolgersi ai traduttori locali e poi richiedere alla rappresentanza la certificazione di conformità). Fermo l’obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare presso l’ateneo se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare.

Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, dovranno, inoltre, obbligatoriamente allegare alla domanda:

– il titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo

– il certificato rilasciato dalla competente Università – debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica – attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli.

– due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Le Rappresentanze provvederanno ad inoltrare alle sedi universitarie prescelte dagli studenti l’elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati.

Il visto di ingresso

Una volta completata la preiscrizione, tutti gli studenti dovranno chiedere alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione Università.

La Rappresentanza procederà a rilasciare, il visto d’ingresso entro il 24 agosto al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’Università ed immatricolarsi. Il visto non è necessario se lo straniero proviene da uno Stato per il quale il visto di ingresso non è necessario.

Ai fini dell’ottenimento del suddetto visto d’ingresso di breve durata per motivi di studio “Immatricolazione Università” e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero:

– I mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 453 al mese, (pari ad euro 5.889 annuali), per ogni mese di durata dell’anno accademico. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l’esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fideiussoria, ne’ di denaro contante o garanzie fornite da terze persone.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, presentano domanda di iscrizione devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.

– La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno;

– Un idoneo alloggio nel territorio nazionale;

– Un’adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all’atto della richiesta del permesso di soggiorno (ovvero entro 8 giorni dall’ingresso).

Prove di ammissione e immatricolazione

Lo studente straniero, se non è esonerato in quanto già in possesso di idonea certificazione, dovrà sostenere anche una prova di lingua italiana. Tale prova è organizzata preferibilmente a distanza e prima della richiesta del visto, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

Per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale sarà, inoltre, necessario sostenere la relativa prova di ammissione, secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione.

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo pubblicherà secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa agli studenti ammessi.

Le informazioni relative alle immatricolazioni andranno acquisite presso ciascuna sede universitaria

Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso universitario, dovranno richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Per maggiori informazioni: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Fonte: MIUR

20 marzo 2018