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Supremo interesse del minore – In caso di allontanamento della madre dall’Italia, la bambina sarebbe privata della presenza dell’unica figura femminile materna

Corte d'Appello di Bari, sentenza del 17 gennaio 2020

La decisione della Corte d’Appello di Bari, sezioni Minori e Famiglia, riguarda il caso di una cittadina albanese coniugata e madre di tre figli. Il nucleo è composto da: il coniuge vive in Italia con regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro subordinato; il primogenito frequenta con profitto il Liceo Scientifico e Linguistico statale ed è titolare di permesso di soggiorno per motivi famigliari; il secondogenito minore frequenta con profitto l’Istituto di Istruzione secondaria superiore; la terzogenita minore frequenta con profitto la scuola primaria.
La ricorrente, sebbene sia continuativamente in Italia da circa un anno, anche al fine di consentire alla figlia minore l’inizio di un adeguato percorso scolastico, precedentemente ha effettuato frequenti ingressi in Italia ed è perfettamente integrata nel tessuto sociale locale, intrattiene rapporti con italiani e connazionali, frequenta la parrocchia, ha una buona conoscenza della lingua italiana che ha consolidato attraverso la frequentazione di un corso di alfabetizzazione; non potendo lasciare i propri figli e, soprattutto, la figlia minore da sola in Italia proponeva ricorso ex art. 31 del D.Lgs. 286/98 al Tribunale per i Minorenni di Bari per essere autorizzata a permanere in Italia, in deroga alle norme del T.U.I., , per accudire i figli unitamente al marito, così da ricostituire il nucleo familiare.

Nel parere dei servizi sociali si legge: “La signora (…) è casalinga. In Albania ha frequentato la scuola per 12 anni e, ad (…) ha frequentato il corso di alfabetizzazione. … … Sono tutti ben integrati nel tessuto sociale della città anche se non hanno parenti sul territorio”.
In quello del P.M.: “Nulla osta al rilascio di autorizzazione ex art. 31 T.U.Imm. In favore della ricorrente”.

Il Tribunale per i Minorenni, contrariamente a quanto emerso in istruttoria, circa l’accertata ed effettiva integrazione della ricorrente, ritene che: “la ricorrente si è stabilita in Italia dal dicembre 2017, presentando ricorso dopo appena sei mesi, tempo invero insufficiente a poter dimostrare il proprio radicamento nel territorio; che i vari ingressi in Italia della ricorrente, succedutisi negli anni per il tempo consentito dal visto richiesto, non hanno favorito il suo radicamento, né tanto meno sono indice di una stabile condizione di vita per il futuro; l’attuale permanenza, ad oggi da poco meno di un anno, non può considerarsi parimenti indicativa di una stabile condizione di vita e di una piena integrazione nel tessuto sociale italiano; le stesse considerazioni vanno estese ai minori, sebbene gli stessi frequentano la scuola”.
Ed alla luce di ciò ritiene, con asserzione meramente di stile, che “in presenza di un siffatto quadro, non vi siano elementi per poter ragionevolmente presumere che l’abbandono del territorio italiano da parte della ricorrente, possa avere effetti traumatici sull’equilibrio psico-fisico dei minori e che, disattendendo il parere del P.M., il ricorso vada rigettato”.

Avverso la predetta decisione la ricorrente proponeva reclamo e la Corte di Appello di Bari in accoglimento del reclamo osserva: “In considerazione dei fatti rappresentati, osserva che l’intero nucleo famigliare dei reclamanti risulta ben radicato nel territorio dello Stato Italiano, e non solo i due figli minori. Stando a quanto relazionato dai Servizi interessati del caso, la coppia genitoriale non ha avuto problematiche con la lingua italiana, ed in più la reclamante si è attivata con la frequentazione del corso di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana, con documenti in atti. I coniugi hanno curato di inserire da subito i propri figli nell’ambito scolastico e le valutazioni da questi riportate sono più che positive. Tanto considerato, l’intero nucleo familiare è senza dubbio molto unito. …. Soprattutto, l’intera famiglia in questione nell’arco di tempo ormai trascorso dall’ingresso in Italia, risulta essersi positivamente inserita nel tessuto sociale. Dalla informativa della Questura non risulta che il genitore si sia, neppur temporaneamente, allontanato dall’Italia per far rientro in Albania, mentre risulta che la reclamante si trovi in Italia dal 23.02.2018, pur avendo effettuato in precedenza temporanei ingressi. La coesione del nucleo familiare si evince anche dal fato che non vi sono in (…) altri parenti albanesi, per cui i membri hanno potuto cementare il legame intra familiare ed utilmente rapportarsi con il contesto sociale in (…). Sul piano delle valutazione prognostica alla luce degli elementi sopra illustrati, è facile prevedere che, in ipotesi di rigetto della richiesta di autorizzazione e di allontanamento della madre, la figlia minore che non ha compiuto ancora nove anni, sarebbe privata della presenza dell’unica figura femminile materna e sarebbe nella condizione di rapportarsi solo con soggetti maschili. Aggiungasi che il secondogenito, tra pochi giorni raggiungerà la maggiore età e presto ultimerà il ciclo di studi, con presumibile conseguente inserimento nel mondo nel lavoro, così come accadrà ancor prima per il fratello già maggiorenne“.

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