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Svizzera – TAF (Tribunale Amministrativo Federale): i trasferimenti Dublino verso l’Italia soggetti a condizioni più rigorose

Asile.ch, Plateforme d’information sur l’asile - 20 gennaio 2020

Photo credit: blogs.letemps.ch

Nella sua giurisprudenza recente, il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) aveva già constatato, riguardo la presa in carico di famiglie trasferite verso l’Italia nell’ambito del regolamento Dublino, che le garanzie date dalle autorità italiane in seguito all’entrata in vigore del decreto Salvini erano troppo generali.

La sentenza E-962/2019 conferma e concretizza questa giurisprudenza: il trasferimento delle famiglie in Italia dovrà essere sospeso, fino a che le autorità italiane non forniranno delle garanzie più concrete e precise sulle condizioni attuali della loro presa in carico.

Il TAF estende inoltre la sua analisi alle persone con gravi problemi di salute e che necessitano di essere presi in carico immediatamente al loro arrivo in Italia. Per questi ultimi, le autorità svizzere dovranno d’ora in poi ottenere dai loro omologhi italiani garanzia formale che tali persone avranno accesso, al loro arrivo in Italia, a cure mediche e ad un alloggio adeguato.

– Il comunicato del Tribunale Amministrativo Federale (TAF) che riproduciamo qui sotto è stato diffuso il 17 gennaio 2020. Corrisponde alla sentenza dello stesso giorno: E-962/2019.

– A settembre 2019 l’OSAR (Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati) ha messo in guardia sulle condizioni di accoglienza in Italia, “Italia, una presa in carico ancora insufficiente”.

– Il blog “Le temps des réfugiés” redatto da Jasmine Caye ha ripreso l’informazione il 24 settembre aggiungendo altri collegamenti utili nell’articolo: “Perché la Svizzera deve fermare i trasferimenti Dublino verso l’Italia

– Troverete qui il documento “Dublin, comment ça marche”, realizzato da Vivre Ensemble nel 2018, che illustra il funzionamento degli accordi di Dublino. Cliccate sull’immagine per scaricarlo.

St-Gall, 17 gennaio 2020

Comunicato stampa

Relativo alla sentenza del 17 dicembre 2019 nella causa E-962/2019

I presidenti delle camere delle corti IV,V e VI hanno deciso il 15 gennaio 2020 di pubblicare questa sentenza come “sentenza di riferimento”.

I Trasferimenti Dublino verso l’Italia soggetti a condizioni più rigorose

Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) aveva già riscontrato, per quanto riguarda la presa in carico di famiglie trasferite in Italia ai sensi del regolamento di Dublino, che le garanzie fornite dalle autorità italiane a seguito dell’entrata in vigore del decreto Salvini erano di carattere troppo generale.

La sentenza E-962/2019 conferma a concretizza questa giurisprudenza: il trasferimento delle famiglie in Italia dovrà essere sospeso, fino a che le autorità italiane non forniranno delle garanzie più concrete e precise sulle condizioni attuali della loro presa in carico.

Il TAF estende inoltre la sua analisi alle persone con gravi problemi di salute e che necessitano di essere presi in carico immediatamente al loro arrivo in Italia. Per queste ultime, le autorità svizzere dovranno d’ora in poi ottenere dai loro omologhi italiani garanzie formali che le persone interessate abbiano accesso, al loro arrivo in Italia, a cure mediche e alloggio adeguato.

Entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e trasformato in legge a fine novembre 2018, il decreto-legge 113/2018 su sicurezza e immigrazione, meglio conosciuto come “decreto Salvini“, ha modificato considerevolmente il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. In particolare, dall’entrata in vigore di questa nuova legge, le persone trasferite in Italia in virtù del regolamento Dublino non hanno più accesso alla “seconda accoglienza”, che fino a prima era assicurata dal sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Quest’ultimo era caratterizzato da un sistema di accoglienza diffusa in centri di piccole dimensioni sparsi sul territorio che offrivano percorsi di integrazione ed una accoglienza adatta a richiedenti asilo particolarmente vulnerabili come le famiglie e le persone con problemi di salute.

In seguito all’adozione del decreto Salvini, i richiedenti asilo – comprese le persone trasferite in virtù del regolamento di Dublino – sono ora presi in carico nei centri di “prima accoglienza“, vale a dire dei grandi centri governativi collettivi o delle strutture temporanee d’emergenza.

Assenza di violazioni sistemiche
Nella sua sentenza E-962/2019 il TAF procede ad una analisi approfondita del nuovo sistema d’asilo in Italia e dei cambiamenti legislativi intervenuti dall’autunno 2018.

Viene constatato che il sistema d’asilo italiano presenta un certo numero di limiti che possono ostacolare l’accesso immediato dei richiedenti asilo alla procedura di asilo e ai servizi d’accoglienza.

Rileva inoltre che gli standard in materia di accoglienza e di accesso alle procedure di asilo variano considerevolmente da una regione all’altra, e osserva un deterioramento delle condizioni di accoglienza per le persone vulnerabili o che necessitano di un inquadramento psicologico specifico.

Tuttavia, il TAF sostiene che l’accesso a una procedura d’asilo conforme ai requisiti del sistema di Dublino è in linea di principio garantito in Italia, anche se spesso ritardato nella pratica. Lo stesso vale per l’accesso generale alle condizioni di vita minime durante la procedura d’asilo, anche se le condizioni di accoglienza nei centri mostrano grandi disparità.

Il TAF conclude quindi che non vi sono violazioni sistemiche nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza in Italia, anche sotto l’autorità della nuova legislazione. Di conseguenza, non vi è motivo di rinunciare al trasferimento di tutti i richiedenti asilo in Italia.

Garanzie e cure adeguate richieste per le famiglie e per le persone che soffrono di gravi problemi medici

Il TAF ammette tuttavia restrizioni per le famiglie e per le persone con gravi problemi di salute. Per questi gruppi vulnerabili di persone, i trasferimenti “Dublino” in Italia potranno essere effettuati solo quando le autorità italiane avranno precedentemente fornito garanzie individuali relative a cure e alloggi adeguati.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dal Tribunale federale.