Il Tar Lazio, con la sentenza n. 1873/11, ribadisce in modo chiaro e articolato la portata dell’art. 20 del Regolamento 343/03, secondo cui il Decreto dell’Unità di Dublino – con cui si ordina il trasferimento del richiedente asilo in un altro Stato membro- deve essere eseguito entro e non oltre 6 mesi dalla data di accettazione (esplicita o implicita) della propria competenza da parte di questo Stato membro (nello specifico, la Slovenia).
In caso contrario, la competenza si radica nello Stato membro in cui è stata avanzata la nuova domanda (nel caso di specie, l’Italia). Il termine è di 6 mesi sempreché il richiedente asilo risulti reperibile, come nel caso esaminato (essendo rimasto ospite di un CARA).
Infine, il Tar Lazio chiarisce che il termine di 6 mesi può computarsi fino al momento in cui il decreto dell’Unità Dublino venga eventualmente sospeso nella sua efficacia dall’autorità giurisdizionale.
Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile – Roma – per la segnalazione e il commento.