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Tar Sicilia, Sez. II, Sent. n. 954 del 27 gennaio 2010

Lo straniero irregolare bisognoso di cure sanitarie urgenti o non accessibili nel suo paese di origine ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo

Tar Sicilia, Sez. II, Sent. n. 954 del 27 gennaio 2010, Pres.
Monteleone, Rel. Cavallo. J.J. – Ministero dell’interno, Questura di
Palermo.
Sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2009, proposto da J. J.,
rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio eletto
presso il suo studio in Palermo, via Selinunte n. 9,
contro
-il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di
Palermo, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in via
A. De Gasperi n. 81,
per l’accertamento e la declaratoria
– della illegittimità del silenzio prestato dall’amministrazione sull’istanza di
permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi umanitari, presentata dalla
ricorrente in data 18.06.2009;
– dell’obbligo dell’amministrazione a provvedere;
– della fondatezza dell’istanza e per la condanna dell’amministrazione ad adottare
il provvedimento favorevole richiesto, e/o per l’adozione di ogni altra misura
ritenuta più idonea a soddisfare la pretesa sostanziale della ricorrente, compresa la
nomina di un Commissario ad acta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2009 il referendario
dott.ssa. Maria Barbara Cavallo e uditi l’avv. Pasqualino per la ricorrente e
l’Avvocato dello Stato G. Tutino per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La ricorrente, cittadina nigeriana, in data 18.6.2009, ha richiesto alla Questura
di Palermo il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi
umanitari, essendo affetta da sindrome HIV e come tale bisognosa di cure antiretrovirali,
attualmente prestate in Italia e non somministrabili nel Paese d’origine.
Non avendo ricevuto risposta alcuna alla richiesta, con ricorso notificato il 1
ottobre 2009 e depositato il successivo 14 ottobre, ha proposto ricorso ex art. 2
della legge n. 205 del 2000 per la declaratoria della illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione, prospettando la violazione dell’art. 5, comma 9 del
d.lgs. 286 del 1998, la violazione degli artt. 35 comma 3 e 19 del d.lgs. 286 del
1998, la violazione dei principi di buona amministrazione e del legittimo
affidamento.
2. Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento.
Da quanto si evince dal contenuto del ricorso e della documentazione allegata, la
ricorrente è attualmente presente sul territorio nazionale, ma priva del permesso di
soggiorno.
Ella, inoltre, versa in stato di malattia cronica, documentata, in quanto affetta da
infezione da HIV.
Per tale motivo, ha richiesto in data 18 giugno 2009 un permesso di soggiorno per
cure mediche o per ragioni umanitarie, sul quale l’Amministrazione non ha fornito
alcuna risposta.
Tale silenzio è stato ritenuto illegittimo dalla ricorrente per violazione dell’art. 35
comma 3 del d.lgs. 286 del 1998, che disciplina la “Assistenza sanitaria per gli
stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale” e stabilisce che “ai cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare
garantiti: (omissis…) lett. e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.”
La norma in questione non contempla espressamente una tipologia di permesso di
soggiorno per motivi umanitari o di salute (cosa che invece fa il successivo art. 36,
in base al quale “lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno…”), limitandosi a stabilire un diritto di
permanenza sul territorio dello Stato per le cure “urgenti” o “essenziali”.
Tuttavia, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, lo straniero,
anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, ha diritto di ottenere, per il
tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe
ricevere nel Paese di origine, un permesso temporaneo di soggiorno idoneo a
regolarizzare la sua situazione (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 06 marzo 2009, n.
652; T.A.R Veneto, sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303; T.A.R Lombardia, Milano,
sez. I, 17 aprile 2007, n. 1792; T.A.R Liguria, sez. II, 15 marzo 2006, n. 218;
T.A.R Lazio, Roma, sez. I ter, 27 giugno 2005, n. 5344).
Ne consegue che alla fattispecie è astrattamente applicabile l’art. 5 comma 9 del
d.lgs. 286 del 1998, in base al quale “il permesso di soggiorno è rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del
presente testo unico.”
Pertanto, il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta dello straniero di
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute configura un
comportamento contrastante con l’obbligo di concludere il procedimento attivato
su iniziativa del privato entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della
domanda prescritto dall’art. 5 comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché deve
considerarsi illegittimo (in questo senso, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 gennaio
2009, n. 25)
4. Nel caso concreto, poiché la ricorrente aveva corredato la richiesta di permesso
di soggiorno con la documentazione attestante la propria situazione sanitaria e la
necessità di cure mediche, sarebbe stato onere dell’Amministrazione provvedere
sulla suddetta richiesta, con un provvedimento esplicito di accoglimento oppure di
diniego, nei termini di cui alla disposizione sopra ricordata, con una valutazione
comunque discrezionale in ordine, ovviamente, non alla tutelabilità del diritto alla
salute, quanto alla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la
concessione del provvedimento di soggiorno temporaneo sul territorio nazionale.
Ne consegue che deve escludersi, in subiecta materia, la possibilità per il giudice
amministrativo, in sede di impugnazione del silenzio rifiuto, di valutare la
fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, stante la latitudine, in punto di
discrezionalità dei poteri della Questura, in considerazione del complesso di
elementi e requisiti che l’Amministrazione deve acquisire e valutare (così T.A.R.
Lazio Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04
giugno 2008, n. 5490; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 12 maggio 2008, n. 1299;
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 aprile 2008, n. 2849).
5. Il ricorso pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, vanno dichiarati
l’illegittimità del silenzio de quo e l’obbligo dell’Amministrazione resistente di
pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente entro il
termine di 30 (trenta) giorni come in dispositivo.
6. Le spese processuali possono essere compensate considerata la peculiarità del
caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del
silenzio e l’obbligo della Questura di Palermo di pronunciarsi con un
provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22/12/2009

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