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Tar di Basilicata. Ancora una vittoria sul Decreto sicurezza. La più bella!

Una giovane madre con protezione umanitaria viene messa in strada dalla Prefettura. Ma il TAR definisce ancora una volta il decreto sicurezza non retroattivo

Photo credit: Claudio Colotti

Vi ricordate la storia della giovane cittadina nigeriana con una bimba piccola, nata in Italia, e in stato di gravidanza, dimorante provincia di Matera, che aveva ricevuto un provvedimento di revoca dell’accoglienza, perché titolare di protezione umanitaria (per ricapitolare i fatti leggi qui)? Il permesso per motivi umanitari, che doveva rappresentare la fine di una lunga attesa, era diventato un lasciapassare per un altro inferno: l’abbandono e la perdita anche del diritto ad un tetto.

La Prefettura di Matera non aveva tenuto in alcun conto la vulnerabilità della donna ed aveva, anzi, ritenuto “urgente” metterla in strada. Atto non solo profondamente disumano, ma contrario ai principi della nostra Costituzione.

Bene. Anche questa volta il TAR di Basilicata ci ha dato ragione.

Con una sentenza resa pubblica ieri, 2 luglio, il Tribunale amministrativo ha accolto completamente il ricorso della giovane donna, difesa dall’avv. Angela Maria Bitonti, del Foro di Matera, con il sostegno della Campagna Lasciatecientrare, ed annulla il provvedimento iniquo della Prefettura di Matera. Che ora dovrà correre ai ripari per ripristinare la situazione, secondo quanto stabilito dal TAR.

Preliminarmente, il TAR di Basilicata si è dichiarato competente nel giudizio. Quanto attiene alle motivazioni accolte nel merito, il TAR, accogliendo il primo motivo, e ritenendo assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, si richiama alla recente Sentenza della I^ Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 4890 del 19.2.2019, la quale, in applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 Disp. Prelim. al C.C., come interpretato dalla prevalente Giurisprudenza anche della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha statuito che: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”.

Pertanto, poiché, “nella specie, la ricorrente in data 23.11.2016, cioè prima dell’entrata in vigore art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall’art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Bari, di reiezione della domanda di protezione internazionale, chiedendo anche il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, poi accolta dal Tribunale di Potenza con Ordinanza del 3.5.2019, deve essere conseguentemente applicato nei suoi confronti il previgente testo dell’art. 14 D.Lg.vo n. 142/2015, nella parte in cui prevedeva l’accesso alle misure di accoglienza anche per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

”.

Nella sentenza si ribadisce, dunque, ancora una volta e a chiare lettere l’irretroattività del cosiddetto Decreto Salvini.

Inoltre, nel dispositivo, viene esplicitato che “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt.2 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”.

Il Decreto Sicurezza, da quando è entrato in vigore, ha comportato spesso il proliferare di numerosi provvedimenti amministrativi illegittimi perché in palese contrasto con norme di legge già in vigore prima dello stesso, comportando la necessità, quindi, di rivolgersi all’autorità giudiziaria amministrativa per ottenerne l’annullamento, con notevole dispendio di ulteriore denaro pubblico.

Si ritengono soddisfatte l’avvocato Angela Maria Bitonti, la referente territori della campagna LasciateCIEntrare Yasmine Accardo e la referente Paola Andrisani che dichiarano: “L’esercizio dei diritti non un gioco d’azzardo e noi come avvocati ed attivisti siamo chiamati ad un’azione puntuale e ferma contro chi vuole minarne le sue basi. M. (la ricorrente, ndr) ha avuto il coraggio di denunciare, e lo ha fatto soprattutto per la sua bambina e per quello o quella che porta in grembo. Loro hanno diritto ad un futuro migliore. E grazie a lei, si è portata avanti una battaglia che vale per chiunque si trovi nella stessa sua situazione. La lotta e la resistenza, soprattutto in questo momento, pagano!”.

– Scarica la sentenza
TAR per la Basilicata, sentenza n. 564 dell’1 luglio 2019

Campagna LasciateCIEntrare

La campagna LasciateCIEntrare è nata nel 2011 per contrastare una circolare del Ministero dell’Interno che vietava l’accesso agli organi di stampa nei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) e nei C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo): appellandosi al diritto/dovere di esercitare l’art. 21 della Costituzione, ovvero la libertà di stampa, LasciateCIEntrare ha ottenuto l’abrogazione della circolare e oggi si batte contro la detenzione amministrativa dei migranti continua »