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Tassa sui permessi – Da lunedì in vigore. Tutti la criticano nessuno la cancella

Il Governo rinvia il decreto che dovrebbe modificarla. Il contributo verrà comunque solo proporzionato

Tutti la criticano, nessuno la cancella. E neppure il decreto che doveva sospenderne l’entrata in vigore, in attesa di una revisione proporzionale delle tariffie, è entrato in vigore, per evitre che il punto bloccasse l’appoggio al provvedimento da parte del pdl.

Da lunedì sarà quindi necessario pagare la tassa sui rinnovo ed i rilasci dei permessi che, oltre ad apparire immediatamente come una ingiustizia economica, rivela anche diversi lati oscuri.

Su tutti quello relativo alla durata dei permessi stessi.
Il pagamento del contributo è infatti legato alla durata del titolo, così suddiviso:
80,00 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
100,00 euro per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
200,00 euro per il rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i pds rilasciati ai sensi dell’art 27, co 1, lett a), ovvero dirigenti o personale altamente specializzato che ha fatto ingresso al di fuori delle quote.

E’ noto a tutti però che le questure hanno adottato spesso la prassi assolutamente illegittima di rinnovare i permessi di soggiorno per la durata di un solo anno anche a chi è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Queste persone si troveranno a pagare somme maggiori (aspirando legittimamente ad un permesso duraturo) ricevendo successivamente dalla questura permessi di soggiorno con scadenze brevi e vedendosi anche costretti a rinnovare il titolo dopo un solo anno pagando nuovamente ed ingiustamente la tassa.

Altri punti sono ancora problematici. Mancano esenzioni per i familiari dei titolari della protezione internazionale, così come per i familiari di cittadini italiani soggiornanti ai sensi dell’art 19.

Il decreto firmato lo scorso 6 ottobre prevede infatti alcuni casi di esclusione. Non sarà quindi applicato nei confronti di:
– minori di18 anni, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, purché non coniugati;
– cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche ed i loro accompagnatori;
– cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
– chi richiede l’aggiornamento o la conversione del pds;

Ma ciò che più preoccupa è la strada intrapresa dal Governo che, pur continuando a dirsi contrario alla gestione del precedente esecutivo, del fenomeno immigrazione, non pare intenzionato a cancellarne i provvedimenti.