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Tesi – Diritto d’asilo e libertà di religione

di Giovanni Strangis

La religione si pone agli occhi del giurista moderno, non solo quale sentire dell’uomo, estrinsecazione della sua personalità che in quanto tale deve essere riconosciuta e tutelata, ma come elemento capace di rivolgersi alla collettività, oltre che carattere determinante gli assetti culturali e ideologici di intere comunità. Tutto questo porta le religioni ad occupare una peculiare posizione che merita attenzione non solo dal legislatore. Il primo capitolo affronta le tematiche del diritto d’Asilo: il principale ruolo che ha assunto nel corso degli anni l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati gli conferisce una forte influenza in materia, non solo in ambito internazionale, ma anche nella disciplina interna di ogni Stato che ne assecondi la funzione. Il diritto d’asilo si pone quale moderno traguardo di civiltà giuridica, tuttavia esso ha sin dalle sue origini serbato una stretta connessione con l’ambito religioso. Il termine stesso di asilo deriva dal greco ἄσυλον, con cui ci si riferiva ad un luogo inviolabile perché sacro. Ulteriore significato attribuibile è quello di cosa non soggetta a cattura, posta sotto protezione, ciò che i romani indicavano come perfugium. In origine si trattava, dunque, di un vero e proprio istituto religioso, sebbene la sua natura risultasse legata al luogo piuttosto che alla persona. Per quanto concerne, invece, l’esperienza cristiana, una più attenta analisi può venire dalla lettura del codice di diritto canonico – possiamo ritenere l’esperienza cattolica esemplare per l’intero ambito cristiano, attesa la sua rilevanza politica nel tempo e la sua posizione preminente rispetto alle altre confessioni – che ha conservato la norma in materia fino al codice del 1984. Il Canone 1179 accorda l’immunità a coloro che, indiziati per qualche reato o già condannati, si siano rifugiati in un edificio o altro luogo sacro, dal quale non possono essere prelevati, senza che sia intervenuto il consenso dell’Ordinario diocesano. Emerge una chiara evoluzione nella titolarità dell’istituto: una commistione tra iure loci e tutela della persona. Ci si sposta verso una visione caritatevole dell’asilo, importata dai principi e valori evangelici, con la quale si cerca di contrastare l’applicazione di pene dure e degradanti. Tutto ciò è stato successivamente superato dalle legislazioni degli Stati Nazionali, visti quali nuovi attori del diritto: così nel 1951 viene definitivamente disciplinato un diritto d’asilo laico e scevro da ogni riferimento a dottrine religiose. Il primato della persona viene sancito con la contestuale sua supremazia rispetto a qualsivoglia luogo. Non più un diritto d’asilo riconosciuto per il luogo ove ci si trova, bensì sulla base del timore di persecuzione. In detto primo capitolo sono analizzate tali moderne dinamiche che trovano forte articolazione nel diritto internazionale, europeo e interno, evindenziandosi le criticità della moderna legislazione italiana ed urgendo un intervento decisivo che risolva i problemi presenti e riesca contestualmente a giuridicizzare il senso di ospitalità che distingue la cultura mediterranea. Il secondo capitolo si offre di attraversare le diverse esperienze religiose nell’intento di tracciare un quadro circa lo stato della libertà di religione non già soltanto nelle Convenzioni internazionali, nella Costituzione Repubblicana del 1948 e nelle linee giurisprudenziali, ma anche nei principi dottrinali delle religioni che attualmente si pongono quali protagoniste della scena mondiale: Islam e Cristianesimo. La libertà di religione e, ancora prima di essa ma sul suo stesso piano, la libertà di coscienza e di pensiero, delle quali appare come primaria specificazione, si pone quale elemento fondamentale da affermare e postulare prima di impegnare le proprie forze in altre vie illuminate dal progresso e dalla concordia tra i popoli. Il terzo e ultimo capitolo offre, quale segno di concretezza, l’esempio nigeriano: popolo martoriato dalle lotte fratricide tra musulmani e cristiani, per l’affermazione di un’inesistente supremazia. In contrapposizione a quanto sembra accadere in Europa, ove il tema religioso pare essere relegato in uno spazio di laicità variamente affermato in ogni Stato, e dove l’enunciazione della libertà di religione trova un suo minimum irriducibile anche negli Stati, quali la Grecia, che riservano espressamente un trattamento privilegiato a determinate confessioni, in altre parti del mondo il binomio cristiani – musulmani, si presenta quale carattere decisivo per intere comunità statali, atteso il carattere onnicomprensivo, religioso e civile, dell’Islam da un lato, e la volontà di improntare l’organizzazione di dette comunità ai principi e alle conseguenti strutture evangeliche, dall’altro. Tuttavia, chi crede che in Europa non vi sia più spazio per il religioso a livello giuridico, sbaglia grandemente, anche e soprattutto alla luce delle questioni di eguaglianza e libertà in tema di simbologia, oltre che alla luce delle grandi tematiche etiche e morali che si fanno sempre più pressanti e bisognose di un dialogo partecipato ma comunque improntato al riconoscimento dei diritti di tutti, con l’unico limite razionale del neminem laedere.

Tesi – Diritto d’asilo e libertà di religione