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Tessera sanitaria – Cosa succede quando i figli, diventati maggiorenni, rinnovano il pds per motivi di famiglia?

Parliamo di figli di cittadini extracomunitari che hanno beneficiato a suo tempo della procedura di ricongiunzione familiare. Dapprima sono stati inseriti nel permesso dei genitori poi, una volta cresciuti, hanno ottenuto un permesso di soggiorno proprio che, ad un certo punto, al compimento della maggiore età, devono rinnovare.

Si pone un quesito che riguarda la tessera sanitaria ma faremo delle considerazioni di più ampio respiro su questo tipo di situazione che ormai è tipica e sempre più numerosa: dei figli ricongiunti che compiono i diciotto anni e che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno.

Parliamo di persone che fino al compimento dei diciotto anni hanno posseduto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di ricongiunzione familiare. Al compimento dei diciotto anni studiano o lavorano. A questo riguardo il regolamento di attuazione della legge sull’immigrazione prevede espressamente che con “il rinnovo riguarda un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta”.

Questa disposizione (art. 14 comma 3) trae origine da una norma di carattere più generale e di portata più ampia, contenuta nel Testo Unico dell’Immigrazione. Infatti l’art. 6, 1comma precisa che “il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite“. In altre parole, una persona che è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia può svolgere anche attività di lavoro senza dover cambiare il permesso di soggiorno o chiedere particolari autorizzazioni. Dovrà stipulare il contratto di soggiorno – come per tutti i rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari – sempre fino a quando questa norma reggerà alle censure di legittimità che stanno per essere mosse.

Il regolamento di attuazione precisa semplicemente che per una persona che ha svolto attività di lavoro autonomo, in possesso del corrispondente pds, che al momento del rinnovo sta svolgendo attività di lavoro subordinato, il permesso di soggiorno viene rinnovato per motivi di lavoro subordinato, cioè per l’attività corrispondente a quella effettivamente svolta. Lo stesso vale nel caso inverso, cioè nel caso una persona abbia un pds per lavoro subordinato ed abbia già avviato un’attività di lavoro autonomo e chiede il rinnovo del permesso di soggiorno, gli verrà dato un soggiorno per lavoro autonomo. Col soggiorno per motivi di famiglia é pacifico si possano svolgere entrambe le dette attività, come pur l’attività di studio.

Questa regola applicata ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (ai minorenni nel momento del compimento della maggiore età), nel caso in cui essi svolgano un’attività di studio, comporta che presso tutte le questure il permesso di soggiorno viene rinnovato da motivi di famiglia a motivi di studio. Se viceversa il minore, al compimento della maggiore età sta svolgendo un’attività di lavoro subordinato, il permesso di soggiorno viene rinnovato da motivi di famiglia a lavoro subordinato; idem per il lavoro autonomo.

L’interpretazione delle questure
Questo metodo applicato, in realtà non dovrebbe pregiudicare nessuno dei diritti di colui che è arrivato in Italia in base alla procedura di ricongiunzione familiare. Nonostante questo, nelle questure abbiamo già constatato che, con il compimento della maggiore età, si intende che il minore si sganci automaticamente dalla propria famiglia di appartenenza (presso la quale continua a convivere a carico dei genitori) e venga trattato come uno straniero arrivato dall’estero (in base alla procedura delle quote) e che, in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, deve dimostrare che sta lavorando. Se successivamente non risulta più svolgere un’attività lavorativa viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, alla cui scadenza dei sei mesi non viene più rinnovato. Nemmeno se l’interessato dimostra che vive ancora a carico dei propri familiari e che sussistono ancora tutti i requisiti di idoneità dell’alloggio, utili per mantenerlo a carico della famiglia quindi per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Analogo problema si verifica nel caso dell’ex minorenne che, in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio, smette di studiare e non inizia un’attività lavorativa entro i sei mesi successivi. Anche in questo caso, presso molte questure, lo si tratta come se fosse una persona appena arrivata dall’estero, che se non lavora non può più rinnovare il permesso di soggiorno; e ciò ignorando, anche quando viene fatto constatare, che restano in atto tutti i requisiti per i quali era stata autorizzata la sua ricongiunzione con la famiglia.

Abbiamo già dato notizia di un ricorso, che attende ancora di essere deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, riguardante la vicenda di un’ex minorenne che badava ai fratellini in quanto entrambi i genitori lavorano, quindi non studiava né lavorava. Di fronte a questa situazione le è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il TAR Veneto ha provvisoriamente sospeso l’effetto del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, ma ancora si attende la sentenza. Si tratta di una causa pilota e confidiamo che a breve si abbia la sentenza e che sia anche favorevole.

Questo tipo di prassi discutibile delle questure (che pretendono di cancellare lo status giuridico di figli a carico di genitori in possesso dei requisiti per la ricongiunzione familiare) può dar luogo anche ad altri problemi, per l’appunto in materia di tessera sanitaria e pagamento della copertura sanitaria.

Alcune considerazioni sullo status giuridico dei beneficiari della ricongiunzione familiare
Anche a livello internazionale è sancito il diritto alla ricongiunzione familiare da parte del lavoratore regolarmente soggiornante, che possiede i requisiti previsti dalla legge nazionale (nel nostro caso reddito minimo e alloggio idoneo, per i figli a proprio carico). E’ bene subito precisare che non bisogna confondere i requisiti previsti dalla legge per l’ingresso dall’estero per motivi di ricongiunzione familiare, con gli obblighi in materia di mantenimento dei figli, che danno luogo al concetto di “vivenza a carico”. Per l’appunto, i figli si considerano a carico anche a prescindere dal compimento della maggiore età, e persino a prescindere dal compimento o meno degli studi intrapresi, praticamente fino a quando non saranno inseriti nel mercato del lavoro e quindi autosufficienti. Quindi non si capisce perché deve essere applicata una regola diversa, che non esiste e non è stabilita da nessuna norma, per i figli dei cittadini stranieri. Non si vede perché, in una famiglia straniera, non si possa accordare ad un figlio il compito di prendersi carico di altre attività che non sono formalmente dimostrabili e che non siano di lavoro o studio, come accade anche in qualche famiglia italiana, ad es. di badare ai fratelli più piccoli. Vedremo gli esiti dell’interpretazione della giurisprudenza che attendiamo.