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Test di italiano e accordo di integrazione – Due circolari del Ministero dell’Interno

Diniego del permesso di lungo periodo anche in caso di assenza ingiustificata all'esame di italiano

L’introduzione dell’esame di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, così come per gli adempimenti relativi all’Accordo di integrazione, e quindi per il rinnovo del permesso di soggiorno, destavano preoccupazioni fin dalla proposta iniziale. Introdotti con il pacchetto sicurezza, avversato anche da parte dell’attuale maggioranza del Governo, questi nuovi requisiti introdotti producevano un rovesciamento preoccupante dei fattori in questione.
L’apprendimento della lingua quale strumento essenziale per vivere il presente e progettare il futuro in un paese diverso da quello di nascita è prima di tutto un diritto. Proprio per questo attribuire a questa stessa necessità un carattere escludente, trasformandola in condizione per il rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno, risulta una aberrazione per il fatto stesso di rimuovere le implicazioni relative alla reale capacità del paese in questione di offrire occasioni per soddisfare questo bisogno.

Figlie di questa stessa concezione sembrano essere le indicazioni diffuse dal Viminale con la circolare dello scorso 3 febbraio.
A partire dalla registrazione di numerosi casi di assenza ai test da parte dei cittadini che ne avevano fatto richiesta, il Ministero propone in sostanza tre soluzioni:
La prima riguarda il meccanismo della comunicazione che verrà tramessa anche attraverso l’invio nella casella di posta elettronica.
La seconda riguarda invece i tempi entro i quali è possibile ripresentare domanda per effettuare il test. In caso di assenza ingiustificata o di non superamento del test, lo stesso potrà essere sostenuto nuovamente soltanto una volta trascorsi 90 giorni. Potranno invece richiedere la fissazione di una nuova data per sostenere il test di lingua, prima dei 90 giorni, gli stranieri che ne chiederanno lo spostamento prima della data prevista o quelli che, solo in caso di malattia certificata, presenteranno la documentazione il giorno stesso dell’esame.

Ma il Ministero non si è limitato a regolare le condizioni per la presentazione di una nuova domanda per sostenere i test.
Infatti la circolare prevece che, in caso di assenza ingiustificata o di mancato superamento dell’esame, qualora lo straniero abbia già inoltrato l’istanza per il rilascio del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, la Questura procederà con il rigetto della stessa sulla base della mancata dimostrazione della conoscenza della lingua italiana.

In una diversa circolare, la n. 824 del 10 febbraio, il Ministero fornisce indicazioni per la verifica degli adempimenti previsti dall’Accordo di integrazione, di prossima scadenza. In particolare si ricorda l’esclusione di alcune categorie dalla verifica dell’Accordo e si precisa la modalità di richiesta della documentazione che lo straniero dovrà consegnare entro dieci giorni allo Sportello Unico (anche attraverso l’invio) per attestare il livello di competenza linguistica e di conoscenza della cultura civica.