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Tibet – Protezione sussidiaria alla richiedente asilo fuggita dal Paese per sottrarsi alla minaccia di repressione del dissenso delle autorità cinesi

Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 193 del 16 gennaio 2018

La Commissione territoriale e poi il Tribunale, in sede di opposizione, avevano ritenuto poco circostanziata e priva di riscontri la storia narrata da una donna fuggita dal Tibet per sottrarsi alla minaccia di repressione del dissenso, quale attivista di movimenti per i diritti civili, e per avere affisso pubblicamente volantini di propaganda. Le era stata negata ogni forma di protezione internazionale anche alla luce delle condizioni socio-politiche del paese di provenienza.

La Corte d’Appello le ha invece riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, ritenendo che la narrazione della donna – esposta, in caso di rientro in patria, al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti – soddisfi i requisiti di credibilità indicati dall’art. 3/5° comma d.lgs. 251/2007 e trovi riscontro nelle più attendibili fonti internazionali di informazione sulla repressione dei movimenti separatisti tibetani e sulla sistematica strategia di annientamento della cultura tibetana da parte delle autorità cinesi perfino attraverso la progressiva riduzione e deterioramento della lingua scritta e parlata, nel contesto di un sistema giudiziario e penitenziario iniquo e asservito all’indirizzo politico governativo.

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Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 193 del 16 gennaio 2018