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Titolo di viaggio per titolari di protezione umanitaria: il caso di un cittadino del Niger

Consiglio di Stato, ordinanza n. 3552 del 27 luglio 2018

Con l’ordinanza n. 3552/2018 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione.

Ribaltando la decisione del TAR Lazio, che aveva ritenuto insufficiente come prova della impossibilità di ottenere il passaporto (di cui alla circolare del MAE n. 48 del 1961 e alla circolare del Ministero dell’Interno del 24.2.2003), la attestazione scritta proveniente dall’Ambasciata del Niger con cui si affermava che tale autorità non era autorizzata al rilascio del passaporto, il Consiglio di Stato ha ribadito con forza almeno due questioni.
In primo luogo, era illogico sostenere il contrario, che la dimostrazione dell’impossibilità di ottenere il passaporto è soddisfatta grazie alla produzione dell’attestazione dell’Ambasciata.
In secondo luogo, e questo è importante alla luce delle prassi delle questure italiane, il Consiglio di Stato fa emergere come nel caso di specie il cittadino nigerino ricorrente avesse già ottenuto dalla Questura di Roma il titolo di viaggio, sulla base dei medesimi presupposti. Il diniego impugnato, pertanto, si poneva in contraddizione con quanto precedentemente disposto dalla medesima autorità che, senza motivo e sulla base di una prassi pluriennale, rilascia il titolo di viaggio per i titolari di protezione umanitaria “una sola volta”.

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Consiglio di Stato, ordinanza n. 3552 del 27 luglio 2018