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Togo – Il matrimonio non può essere definito fittizio per refusi di trascrizione

Tribunale di Roma, ordinanza del 13 ottobre 2020

Ricorso avverso diniego del visto per ricongiungimento familiare tra due coniugi togolesi, emesso dall’Ambasciata Italiana di Accra.

Secondo l’Ambasciata, “il matrimonio veniva celebrato allo scopo esclusivo di consentire alla richiedente di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, posto che gli sposi si incontravano per la prima volta 1 mese prima del matrimonio, dopo l’accordo raggiunto tra le famiglie“.

Il Tribunale non riscontrava il carattere fittizio del matrimonio, ritenendo che l’errata data di celebrazione sul certificato di matrimonio, fosse un errore materiale (come attestato dal Sindaco del luogo di celebrazione del matrimonio, che la difesa si è premurata di produrre).

Circa le perplessità della consapevolezza della moglie, del lavoro esercitato dal coniuge (censura opposta sia nella nota dell’Ambasciata che comparsa dell’Avvocatura), veniva sfatata dalla produzione di un attestato professionale togolese di doganiere nel settore informatico, attività esercitata prima di emigrare in Italia ove invece lavora come operaio, che a ben vedere ciò è un ennesima riprova della pregressa e approfondita conoscenza delle rispettive vite da parte dei coniugi.

Tra i motivi di diniego del visto, è la dicitura “POLIGAMIA” nel certificato di matrimonio, mero refuso posto che i coniugi si rivolgevano al Tribunale di Sokodè (luogo di celebrazione del matrimonio) che emetteva una sentenza (debitamente tradotta e legalizzata) di rettifica di errore materiale dell’Atto di Matrimonio rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile di Sokodè , circa l’opzione poligamica rispetto a quella monogamica realmente scelta dai coniugi.

– Scarica l’ordinanza:
Tribunale di Roma, ordinanza del 13 ottobre 2020