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Trasferimento del richiedente asilo disposto dall’Unità Dublino: illegittimo se viola gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III

Tribunale di Milano, decreto del 25 maggio 2019

Una decisione del Tribunale di Milano che dichiara illegittimo e annulla il provvedimento emesso (e notificato) dal “Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino” relativo a un trasferimento disposto da Unità Dublino per violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III.

Il caso riguarda cittadino palestinese nato in Libano in un campo profughi il quale aveva documentato di avere contratto matrimonio con una connazionale e di avere fatto ingresso, con specifico visto (della durata di un mese), in Danimarca allo scopo di ricongiungersi con la moglie e comunque di cessare di vivere nel campo profughi.
La moglie aveva ottenuto protezione internazionale dalla Danimarca le cui autorità non avevano però rinnovato il visto al ricorrente. Avrebbe inoltre ricevuto chiare indicazioni nel senso di non presentare domanda di protezione, che ben difficilmente sarebbe stata accolta. Il ricorrente si era quindi recato in Germania dove aveva fatto domanda di protezione ma lo Stato in questione aveva decretato che era la Danimarca ad essere competente per il relativo esame. Aveva lasciato spontaneamente la Germania, senza che fosse stato adottato nei suoi confronti un ordine di trasferimento verso la Danimarca. Per evitare di essere rimandato dalla Germania in Libano si era diretto in Italia ed era stato indirizzato al centro di accoglienza per richiedenti asilo a Milano. Il 24 novembre 2017 aveva presentato domanda di protezione, venendo fotosegnalato e ottenendo un permesso di soggiorno “con motivazione Dublino”.

Il Tribunale, nelle motivazioni, dà anche rilievo alla mancata consegna dell’opuscolo informativo previsto dal Regolamento e lo distingue nettamente da quello che, in assenza di diversa prova, deve ritenersi sia l’opuscolo informativo che viene (dovrebbe essere) consegnato ai richiedenti asilo al termine della compilazione del modello C3 e che di norma i richiedenti asilo sottoscrivono di aver ricevuto.

– Scarica il decreto
tribunale_di_milano_decreto_del_25_maggio_2019-compresso.pdf