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Tribunale di Gorizia – L’assegno INPS per le famiglie numerose va erogato anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti

La clausola di cittadinanza italiana o comunitaria è in contrasto con la parità di trattamento sancita dalla direttiva n. 109/2003/CE. Accolto il ricorso sostenuto dall’ASGI.

Con ordinanza n. 351/10 dd. 1.10.2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino del Kosovo e dall’ASGI contro il diniego opposto dal Comune di Monfalcone (Gorizia) all’erogazione dell’assegno INPS destinato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e con una situazione reddituale modesta calcolata in base all’indicatore ISE.

Tale assegno familiare è previsto dall’art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell’accesso al beneficio sociale. Successivamente, l’art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, l’INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l’art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del T.U. immigrazione. Questo nonostante che l’art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e che il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all’applicazione di detto principio.

Le disposizioni applicative dell’art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l’erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall’INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Il ricorrente, cittadino del Kosovo, titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e padre di tre figli minori, aveva presentato nel novembre del 2009 istanza al Comune di Monfalcone per accedere al beneficio dell’assegno INPS , ma nell’aprile 2010 si era visto notificare un diniego per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Sostenuto dall’ASGI, il cittadino del Kosovo aveva dunque inoltrato un’azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice del lavoro di Gorizia.

Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso sostenendo che la disparità di trattamento tra cittadini nazionali e comunitari da un lato e cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dall’altro, appare illegittima in considerazione del principio di parità di trattamento in materia di benefici di assistenza sociale previsto dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, recepita dal d.lgs. n. 3/2007 , senza che quest’ultimo abbia previsto alcuna deroga specifica in riferimento all’assegno INPS per le famiglie numerose.

Il giudice del lavoro di Gorizia ha dunque ordinato al Comune di Monfalcone e all’INPS di porre fine al trattamento discriminatorio e di corrispondere l’assegno per l’anno 2009 inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

INPS e Comune di Monfalcone sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali.

L’ASGI esprime apprezzamento per l’ordinanza del Tribunale di Gorizia e confida che essa possa indurre il Ministero del Lavoro e l’INPS a disapplicare il requisito discriminatorio di cittadinanza nei confronti delle categorie di cittadini di paesi terzi protette dal diritto comunitario (titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, lavoratori marocchini, tunisini, algerini e turchi protetti dalla clausola di parità di trattamento in materia di previdenza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei stipulati tra CEE e rispettivi paesi).

L’ASGI sosterrà inoltre altre cause pilota relative all’accesso a detto beneficio di cittadini di altri paesi terzi residenti in Italia con permessi di soggiorno ordinari, ritenendo che la loro esclusione non sia in conformità con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonchè con il divieto di discriminazione su basi di nazionalità di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

a cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il supporto finanziario della Fondazione italiana Charlemagne a finalità umanitarie.

Ordfinanza del Tribunale di Gorizia (sez. lavoro) del 1 ottobre 2010