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UNHCR – Il Regolamento sull’asilo non garantisce a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo

Comunicato stampa

n occasione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2004 del
Regolamento di attuazione della nuova procedura d’asilo, l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime la propria preoccupazione riguardo ad
alcune delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento, che non garantiscono a
sufficienza i diritti dei richiedenti asilo.

Adottata nel settembre del 2002, la legge 189/2002 sull’immigrazione – meglio nota
come “Bossi-Fini” – introduceva anche una nuova procedura d’asilo, rimasta tuttavia
inapplicata a causa della mancanza del necessario Regolamento di attuazione. La
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento consentirà di applicare le
disposizioni degli articoli sull’asilo – artt. 31 e 32 – della 189/2002.

L’UNHCR aveva già segnalato aspetti positivi della normativa, in particolare la
decentralizzazione della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato
(tramite la creazione di sette Commissioni Territoriali dislocate in varie parti
d’Italia); la partecipazione a pieno titolo dell’UNHCR in queste Commissioni e la
concessione di uno status umanitario a coloro che non hanno i requisiti per essere
riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, che
necessitano però di una forma sussidiaria di protezione internazionale come ad
esempio persone in fuga da guerre, da situazioni di violenze generalizzate da gravi
violazioni dei diritti umani.

Tuttavia, altre disposizioni della nuova procedura destano preoccupazione, in quanto
non garantiscono a sufficienza i diritti dei richiedenti asilo.

Nello specifico, in caso di diniego dello status da parte della Commissione
Territoriale, è prevista per il richiedente asilo trattenuto nei centri di
identificazione la possibilità di un riesame della sua domanda da parte della stessa
Commissione Territoriale, semplicemente integrata con un membro della Commissione
Nazionale.

In base alla “Bossi-Fini” ed al suo Regolamento attuativo, è previsto anche un
ricorso giurisdizionale che però non ha effetto sospensivo del provvedimento di
espulsione. Il richiedente asilo può essere quindi espulso o rimpatriato prima che
si sia pervenuti ad una decisione in seconda istanza. Il Prefetto territorialmente
competente ha una mera facoltà di concedere eccezionalmente un permesso per rimanere
in Italia in attesa della decisione in seconda istanza. Ciò è particolarmente
preoccupante se si considera che in alcuni paesi dell’Unione Europea, tra il 30 e il
60 per cento dei rifugiati ottiene il riconoscimento dello status solo dopo il
ricorso.

L’UNHCR reputa quindi indispensabile, per garantire adeguatamente i diritti dei
richiedenti asilo, che il ricorso abbia invece effetto sospensivo. È questa una
posizione espressa non soltanto in base ad un principio generale di diritto, ma
anche in considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che una decisione
errata in questa fase della procedura potrebbe comportare al rifugiato che potrebbe
essere nuovamente esposto al rischio di persecuzioni nel Paese d’origine.

L’Alto Commissariato reputa che né la possibilità di riesame, né la petizione al
Prefetto siano da considerare garanzie procedurali sufficienti per una protezione
adeguata dei richiedenti asilo e nota con rammarico che il regolamento di attuazione
– così come auspicava l’UNHCR – non contribuisce a colmare questa grave lacuna
procedurale.

Con riferimento al trattenimento dei richiedenti asilo, l’UNHCR ribadisce che
dovrebbe essere soltanto una misura di carattere eccezionale e comunque non estesa
ad una categoria relativamente ampia come invece previsto dalla “Bossi-Fini” e dal
Regolamento.

In attesa che l’Italia si doti, al più presto, di una legislazione organica in
materia di asilo in linea con gli standard internazionali, l’UNHCR intende
continuare a cooperare con tutti gli organismi competenti offrendo le sue conoscenze
e la sua esperienza, perché la nuova procedura prevista dal regolamento di
attuazione possa funzionare, rispettando i diritti dei richiedenti asilo come
previsto dalle normative internazionali. A tal fine, si auspica altresì che le
autorità italiane possano assicurare le condizioni materiali necessarie affinché
l’UNHCR possa svolgere il ruolo previsto dal testo legislativo.