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Ucraina – Il conflitto dura ormai da cinque anni e gli effetti sono su tutto il Paese: diritto alla protezione umanitaria

Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 192 del 14 gennaio 2020

La Corte di Appello di Bologna con la sentenza n. 192 del 14 gennaio 2020 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale emiliano il 19 settembre 2017 che aveva riconosciuto la protezione umanitaria ad una richiedente ucraina.

Il Tribunale di Bologna, pur non avendo creduto al racconto della richiedente relativamente alle minacce subite a causa della militanza del fratello nell’associazione nazionalista Ucraina Unita e per il supporto da essa stessa fornito a detta organizzazione, ha ritenuto di doverle riconoscere la protezione umanitaria in quanto ha ritenuto credibili, anche perché trovanti riscontro nelle informazioni generali delle quali si disponeva, le sue dichiarazioni relative allo scadimento della sua vita, quale conseguenza della generale situazione di crisi che aveva interessato anche le zone non direttamente interessate dal conflitto tra esercito ucraino e separatisti filorussi. Il Giudice di primo grado aveva inoltre valorizzato la situazione personale della richiedente, donna divorziata e madre di due figli, con lei conviventi in Italia, la quale nel nostro Paese conviveva anche con la propria madre, lungo-soggiornante, e aveva trovato un lavoro come operaia.
Il Collegio della prima sezione della Corte di appello bolognese ha confermato l’ordinanza del Tribunale emiliano affermando: “ il MINISTERO DELL’INTERNO non ha contestato, nell’atto di appello, la situazione, così come descritta dal Giudice di prime cure, nella quale versa l’Ucraina in conseguenza del conflitto in corso tra esercito ucraino e separatisti filorussi, che, pur interessando direttamente l’Ucraina Orientale (DONBASS), riverbera i suoi effetti sull’intero Paese, incidendo sulle sue condizioni economiche e pregiudicando la possibilità di garantire la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, l’accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario e ad altre forme di welfare. […] L’appellante non ha neppure censurato di inattendibilità le fonti di conoscenza richiamate dal primo Giudicante nel provvedimento appellato. D’altra parte, l’appellante non ha messo in dubbio l’elevato livello di integrazione raggiunto […] in Italia, svolgendo la stessa continuativamente attività lavorativa, quale operaia, e avendo nel nostro Paese tutti i suoi legami familiari (i due figli, ancora minorenni, che frequentano la scuola in Italia, la madre e il fratello), così come delineato nell’ordinanza impugnata.
Preme, del resto, sottolineare che i fattori di incertezza e la difficile condizione economica dell’Ucraina , così come descritti dal Tribunale di Bologna,sono anche attualmente riscontrabili, essendo ancora in atto il conflitto del quale si è detto […] Va, inoltre, precisato che l’appello del MINISTERO DELL’INTERNO è frutto di una errata comprensione dell’ordinanza impugnata. Non vi è, infatti, contraddizione tra l’affermazione che il conflitto in atto sia circoscritto alle regioni orientali di Donetsk e Luhansk e la concessione della protezione umanitaria. […] Occorre, in proposito, evidenziare, innanzitutto, che la circostanza che il conflitto del quale si è detto interessi direttamente solo le regioni sud-orientali dell’Ucraina non permette di affermare che le altre regioni del Paese (e, dunque, anche l’Oblast di Ternopil, dal quale proviene l’appellata) non subiscano effetti indiretti dallo stato di guerra, in ragione del notevole impegno economico funzionale allo sforzo bellico, che comporta l’impiego di ingenti risorse altrimenti destinate ai servizi pubblici e, dunque, ai bisogni della popolazione (tale passaggio della motivazione non ha, peraltro, formato oggetto di censure nell’atto di impugnazione). Il conflitto del quale si tratta dura, del resto, da cinque anni .
La comparazione che il Giudice di prime cure ha effettuato tra l’elevato livello di integrazione in Italia raggiunto da […] e la situazione nella quale quest’ultima verrebbe a trovarsi in Ucraina, al fine di riconoscere alla appellata il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, appare, poi, in linea con i principi espressi sul tema dalla Suprema Corte. […] Orbene, nel caso che ci occupa, l’immediato rientro in Ucraina della appellata impedirebbe a quest’ultima di far fronte ai suoi bisogni fondamentali, in ragione della difficoltà di accesso al mercato del lavoro, per procurarsi i mezzi di sussistenza, e alle prestazioni del sistema sanitario, conseguente alla grave depressione economica che affligge detto Paese per il conflitto in corso, tanto più in assenza di un contesto familiare che possa fornire a […] sostegno e protezione. L’appellata non ha alcun familiare in Ucraina e ha perso ogni contatto con l’ex marito. Come ben evidenziato dal Giudice di primo grado, la situazione di incertezza nella quale versa l’Ucraina, anche con riferimento alla garanzia di beni primari quali l’ordine e la sicurezza pubblica, e lo stabile inserimento di […] nel tessuto sociale del nostro Paese inducono, pertanto, a consentire all’appellata la permanenza in Italia per un congruo periodo di tempo, in attesa della evoluzione del conflitto in atto.

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Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 192 del 14 gennaio 2020