Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ucraina – Il rifiuto di prestare servizio militare giustifica lo status di rifugiato al richiedente

Tribunale di Palermo, ordinanza del 5 marzo 2019

Con questa articolata e approfondita ordinanza si riconosce lo status di rifugiato a un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, in considerazione del timor persecutionis dovuto al concreto ed attuale pericolo di concorrere alla commissione di crimini di guerra e alle sanzioni penali a cui sarebbe esposto a causa della sua renitenza alla leva militare, qualificate dal Tribunale atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7, lett. e), D.Lgs. 251/2007.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Palermo, ordinanza del 5 marzo 2019