Con questa articolata e approfondita ordinanza si riconosce lo status di rifugiato a un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, in considerazione del timor persecutionis dovuto al concreto ed attuale pericolo di concorrere alla commissione di crimini di guerra e alle sanzioni penali a cui sarebbe esposto a causa della sua renitenza alla leva militare, qualificate dal Tribunale atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7, lett. e), D.Lgs. 251/2007.
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Tribunale di Palermo, ordinanza del 5 marzo 2019