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Ucraina – Protezione umanitaria alla richiedente per vulnerabilità e assenza di legami familiari nel Paese

Tribunale di Catania, ordinanza del 15 settembre 2020

Il Tribunale di Catania riconosce i la protezione umanitaria ad una cittadina ucraina che aveva dovuto abbandonare il suo paese d’origine a seguito del notorio conflitto avviato nel corso del 2014.

Sebbene la ricorrente non sia stata destinataria di una superiore forma di protezione (il figlio ha invece ottenuto de plano dalla Commissione di Catania lo status di rifugiato in quanto ha rifiutato il reclutamento militare obbligatorio), sono stati riconosciuti quanto meno i motivi umanitari: Per il Giudice “nonostante nella Regione di provenienza non si siano registrati scontri, è pur vero che questa, per come anche verificato dalla Commissione, questa è stata ed è tuttora destinazione di sfollati interni provenienti dalle zone di conflitto. Inoltre, è da rilevare che la situazione nella quale versa l’Ucraina in conseguenza del conflitto in corso tra esercito ucraino e separatisti filorussi, pur interessando direttamente l’Ucraina Orientale (Donbass), riverbera comunque i suoi effetti sull’intero Paese, incidendo sulle sue condizioni economiche e pregiudicando la possibilità di garantire la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, l’accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario e ad altre forme di welfare (…) la ricorrente non ha più legami familiari in Ucraina, essendo morti i genitori e il marito, mentre l’unico figlio, (…), vive con lei in Italia e ha ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato).

La particolare situazione sociale della ricorrente e la situazione del Paese di origine sopra descritta, se non legittima la concessione della protezione sussidiaria, concorre, in uno alla sua situazione personale di vulnerabilità come sopra evidenziata nel riconoscimento della protezione umanitaria chiesta dalla ricorrente. Ed invero, la ricorrente ha dato prova di avere raggiunto un elevato livello di integrazione nel tessuto economico, sociale e lavorativo del nostro paese“.

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Tribunale di Catania, ordinanza del 15 settembre 2020