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Un immigrato senza pds può intestarsi l’assicurazione di un ciclomotore?

Si tratta, purtroppo, di un problema molto diffuso. In linea teorica, non dovrebbe essere vietato dalla legge stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile sulla circolazione di un ciclomotore, poiché non esiste alcuna previsione espressa in questo senso. Pertanto non dovrebbe essere considerato nullo il contratto di assicurazione che si andasse a stipulare. Uno straniero potrebbe essere proprietario di un ciclomotore sia perché l’ha acquistato prima di perdere il pds, ma anche, teoricamente, per averlo acquistato senza aver mai posseduto un pds. L’acquisto di un bene – un bene mobile in questo caso – non è vietato dalla legge e non è sottoposto, che mi risulti, a condizioni legali di regolarità del soggiorno, anche perché in linea teorica, l’acquisto potrebbe avvenire addirittura dall’estero. Si pensi, ad esempio, che un cittadino straniero potrebbe acquistare dall’estero, per corrispondenza, un ciclomotore in Italia e nessuno potrebbe dubitare della validità del contratto concluso dal medesimo o sospettare la contrarietà di tale situazione con qualche norma di legge. Si sono verificati episodi di acquisto dall’estero di beni mobili di notevole importanza. Eppure, nella realtà , chi è irregolare, o è divenuto irregolare, incontra problemi sia per l’acquisto, ma, soprattutto, per la stipula della polizza di assicurazione, e quindi è costretto a ricorrere ai famosi prestanome a pagamento.
Si potrebbe dire che è più un problema pratico che giuridico, e questo forse spiega il comportamento delle compagnie di assicurazione, che probabilmente considerano un azzardo superiore alla media – dal punto di vista statistico – quello di coprire un veicolo utilizzato da un irregolare; ciò perché a maggior rischio di incidenti di varia natura. Ne discende che l’equazione “clandestini=criminali” in parte potrebbe anche influenzare la valutazione del rischio da parte delle compagnie di assicurazione.

A sostegno della formale legittimità del rifiuto da parte delle compagnie di assicurazione si potrebbe far presente che l’irregolare, per definizione, non ha e non può avere una dimora abituale e non può assicurare la regolarità dei pagamenti dei premi di polizza. In altre parole, dal punto di vista della compagnia di assicurazione, la persona senza permesso di soggiorno è un cattivo cliente perché non da sufficienti garanzie di solvibilità e di reperibilità ; questo in base alle condizioni generali di polizza – che sono pur sempre valide nel rapporto tra privati – può di per se già giustificare il rifiuto di stipulare il contratto di assicurazione.

Dal punto di vista pratico, si deve fare un’ulteriore considerazione che “assorbe” tutte le altre. Qualora un immigrato irregolare si trovasse a discutere al banco di una compagnia di assicurazione insistendo per ottenere la stipula di un contratto di assicurazione, e la compagnia non volesse stipulare quel contratto, sarebbe sufficiente dire: “Caro signore, lei non ha il permesso di soggiorno e nessuno ci può vietare di chiamare la questura per verificare la sua posizione e adottare provvedimenti di conseguenza”. Probabilmente, il solerte impiegato non farebbe nemmeno in tempo a spiegare questo concetto, che il candidato cliente sarebbe già sparito dalla sua visuale!