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Un minorenne affidato può essere equiparato a figlio minore?

Questo quesito specifico si collega ad un argomento che abbiamo trattato più volte e che ora trova definizione in una sentenza della Corte Costituzionale ove si afferma il principio in base al quale l’affidamento disposto dal Tribunale dei minorenni non differisce dall’affidamento disposto con provvedimento del giudice tutelare e, di conseguenza, in entrambi i casi al compimento della maggiore età il minore affidato ha il diritto di convertire il pds per motivi di lavoro o di studio.

Si ritiene che il caso esposto nel quesito possa essere risolto in base ai medesimi principi. Ricordiamo che l’articolo 2 della legge 184 del 1993 in materia di tutela dei minori e disciplinante l’adozione, prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia o ad una persona singola, prevedendo in alternativa il ricovero presso un istituto pubblico o privato di assistenza.
Il provvedimento di affidamento può essere disposto dal Tribunale dei minori o dal giudice tutelare a seconda, rispettivamente, che siano reperibili i genitori o che vi sia il loro consenso. A fronte di un provvedimento di questo tipo si deve naturalmente specificare che, anche in questo caso, tali formalità devono essere esperite durante la minore età perché una volta compiuta la maggiore età non si possono più chiedere provvedimenti di nessun genere.

Riteniamo che si possa considerare legittima la richiesta di inserimento del minore nella carta di soggiorno dello zio che ne è affidatario. Questo anche per una ragione di ordine testuale, considerato che l’articolo 31 del T.U. sull’Immigrazione recante disposizioni a favore dei minori, equipara il minore affidato al figlio legittimo. Ciò è confermato anche da quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo ove si dispone che “al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno” qualora, aggiungiamo, ne sia titolare l’affidatario stesso.

In altre parole, si conferma testualmente l’equiparazione tra il minore affidato e il minore figlio del richiedente il pds o la carta di soggiorno. Di conseguenza dovremmo ritenere che questa situazione, ormai abbastanza tipica sebbene non molto diffusa, possa trovare una pacifica soluzione specialmente alla luce del principio enunciato dalla Corte Costituzionale che, si ricorda, scardina l’interpretazione delle questure secondo cui solo in presenza di un provvedimento del Tribunale per i minorenni può essere convertito il pds alla maggiore età e non invece in presenza di un provvedimento adottato dal giudice tutelare. Stesse conseguenze si devono trarre anche per chi, titolare della carta di soggiorno, intende estendere al minore affidato la carta di soggiorno stessa.