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Uscita e reingresso – Disposizioni valide fino e non oltre il 30 ottobre

a cura dell' Avv. Marco Paggi

Il Ministero dell’Interno ha continuato ad occuparsi delle ben note problematiche riguardanti la condizione dei cittadini immigrati durante la fase di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Essendo appunto noto e innegabile che il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno comportano tempi burocratici lunghissimi, complice anche questa nuova procedura di richiesta di rilascio attraverso il servizio postale che ancora non ha dimostrato di poter funzionare in modo minimamente accettabile e soprattutto di garantire una tempistica minimamente accettabile, con la circolare del 7/8/2007, il Ministero dell’Interno ha tentato di attenuare le problematiche relative alla situazione di chi è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, precisando e chiarendo alcuni diritti che devono essere riconosciuti a quanti si trovano in questa condizione.

Chi è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non è in possesso di un permesso in corso di validità bensì di una semplice ricevuta che, fino a pochissimo tempo fa, era considerata –a torto- come un documento che consentiva solo di tollerare la presenza sul territorio italiano. Con questo documento, infatti, era possibile dimostrare la regolarità della presenza e l’impossibilità di applicare un qualsiasi provvedimento di espulsione, ma ciò nonostante questo documento non dava titolo al riconoscimento ed all’esercizio di alcun diritto fra i diritti fondamentali, per esempio alla possibilità di lavorare in regola, di spostarsi sul territorio, di tornare a casa per le vacanze, di rientrare.

Il Ministero dell’Interno, gradualmente, sotto la guida del Ministro Amato, ha effettivamente iniziato a dare alcuni elementi di chiarimento e soprattutto, dal punto di vista interpretativo, a precisare, nei confronti degli uffici periferici, che la condizione dello straniero in fase di attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, non è una condizione di illegalità, bensì, una condizione di legalità sotto tutti i profili. Tale condizione quindi dovrebbe e deve garantire il riconoscimento e l’esercizio effettivo di tutti i diritti.

Già alcune precedenti circolari avevano precisato la possibilità, per chi è in fase di attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno o in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, di proseguire il rapporto di lavoro, di esercitare tutti i diritti fondamentali, ivi compreso quello di chiedere o mantenere l’iscrizione al servizio sanitario nazionale; molte di queste precisazioni sono però tuttora disattese da più parti.

Possibilità di svolgere attività lavorativa per chi è in attesa di rilascio o rinnovo di pds:
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2006
Vedi la scheda pratica:
Ferie estive – Uscita e rientro in Italia per chi è in fase di rinnovo pds
INPS: diritti previdenziali con il cedolino di rinnovo del permesso
Vedi le circolari relative alla conversione delle patenti di guida:
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 84647 div6 del 14 settembre 2007
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33915/1.2 del 20/09/2006
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. MOT3/1687/M352 del 20/03/2006

Proprio nella direzione di chiarire i diritti di chi si trova in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno o in fase di rinnovo del permesso di soggiorno e sta subendo la lentezza delle procedure burocratiche, il 7 agosto 2007 è stato diramato un telegramma urgentissimo che chiarisce ulteriormente e più ampiamente rispetto alle estati precedenti, la possibilità di uscita e reingresso da parte dei lavoratori immigrati che si trovano in questa condizione.

Le polizie degli altri paesi europei riconoscono come documento che permette di transitare nel loro territorio soltanto il tipico permesso di soggiorno in corso di validità, mentre la ricevuta non ha avuto sino ai giorni nostri un riconoscimento legale, quindi, chi si trovava in questa fase, che dovrebbe interessare un breve arco di tempo ma che in realtà, visti i ritardi dovuti al nuovo sistema postale, dura moltissimo, era impossibilitato a tornare nel proprio paese.
Le precedenti disposizioni stabilivano la possibilità di tornare al proprio paese e rientrare durante il periodo delle ferie estive, come pure durante il periodo delle vacanze natalizie, muniti della ricevuta, ma solo tramite voli o viaggi marittimi diretti, quindi, senza la possibilità di transito presso altri paesi della comunità europea, proprio in virtù del fatto che essi non riconoscevano validità legale alla ricevuta di rinnovo.

La libertà allora riconosciuta era quindi relativa perché riguardava solo la situazione di chi proveniva da taluni paesi o per chi avesse avuto convenienza ad utilizzare il mezzo di trasporto aereo con volo diretto, da e per il proprio paese di destinazione.

Con la circolare telex del 7 agosto 2007 si precisa che la Commissione Europea ha aderito ad una specifica iniziativa assunta dal Ministero dell’Interno italiano per consentire il transito negli aeroporti degli stati membri degli stranieri che in Italia si trovano in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno. La relativa ricevuta postale può essere utilizzata sempre e soltanto per il proprio paese di destinazione, quindi, non per recarsi in un qualsiasi altro paese del mondo; la stessa circolare precisa poi che può essere utilizzata anche per collegamenti marittimi limitatamente a Francia, Spagna e Malta, e che, dal punto di vista del traffico aeroportuale, può essere utilizzata per il transito presso gli altri stati membri dell’Unione Europea. Questo è un piccolo ritocco in senso favorevole che può semplificare il volo di andata e ritorno da e per il proprio paese d’appartenenza anche tramite transito presso paesi dell’Unione Europea.

Peraltro questo accordo, intercorso su attivazione del Ministero dell’Interno italiano, ha poi trovato formale riscontro nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea del 18 agosto 2007 che ha disposto l’aggiornamento dei documenti riconosciuti dall’Unione Europea.

L’uso di questa ricevuta è divenuto possibile esclusivamente assieme al passaporto e al permesso di soggiorno scaduto, sia per l’entrata e l’uscita dal territorio italiano attraverso frontiere aeroportuali, sia per il transito attraverso frontiere aeroportuali di altri paesi dell’Unione, nonché per il passaggio con collegamenti marittimi dall’Italia, la Francia, la Spagna e Malta, esclusivamente verso il paese di provenienza o dal paese di provenienza.
Questo riguarda esclusivamente chi ha il permesso di soggiorno in fase di rinnovo mentre invece, per chi è in possesso della ricevuta, ma relativa al rilascio del primo permesso di soggiorno, non è consentito il transito in paesi terzi, ma è consentito solo il volo diretto da e per il paese di provenienza.

In mancanza di ulteriori distinguo contenuti nella circolare del 7 agosto 2007 del Ministero dell’Interno dobbiamo ritenere che continui a valere la regola per cui l’uscita, ed il rientro, sia pure con eventuale transito presso altri paesi nel caso di chi si trovi in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, debbano comunque avvenire presso il medesimo aeroporto e quindi presso il medesimo valico di frontiera.
Le disposizioni relative alla Circolare del 7 agosto 2007 sono valide fino al 30 ottobre prossimo.
Dopo il 30 ottobre sarà possibile uscire e rientrare in Italia attraverso le procedure previste dalle disposizioni precedenti.
Solo con volo diretto! Non sarà quindi possibile avvalersi della possibilità di effettuare scalo in paesi terzi.

Ci permettiamo di annotare che, se si sostiene anche da parte del Ministero – come ci pare (finalmente) giusto – che una persona in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno è da ritenersi regolarmente soggiornante, titolare quindi di diritti e della possibilità di esercitarli, è poco comprensibile il fatto che questi vengano poi riconosciuti esclusivamente fino alla data del 30 ottobre e non oltre. La maggior parte dei lavoratori gode delle ferie nel periodo estivo ma non necessariamente, anzi, moltissimi lavoratori immigrati hanno la possibilità o l’opportunità di usufruire delle ferie quando meno interessano alla maggioranza dei lavoratori autoctoni.