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Vigevano (PV) – Requisiti impossibili per la la carta di soggiorno

Idoneità alloggiativa da 150 euro per un permesso di lungo periodo: il Sindaco leghista contro la legge

Un paese con poco più di 60mila abitanti, dal 2010 governato dal Sindaco della Lega Nord Andrea Sala, già tristemente famoso per i provvedimenti con i quali toglieva la mensa ai bambini se le rette per i pasti non fossero state pagate. Ma non è l’unica delle iniziative del Sindaco che fanno discutere.

Le segnalazioni sono diverse e riguadano il diritto dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in città ad ottenere il rilascio del Permesso di soggirono CE per soggiornanti di lungo periodo. I problemi arrivano da una combinazione di prassi messe in campo da Questura e Comune che violano palesemente i requisiti previsti dalla legge ed quindi il diritto dei cittadini di Paesi Terzi di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo.

La storia ci viene segnalata da una ragazza quasi trentenne, in Italia dal 2008 e residente a Vigevano. Lei lavora in un negozio di Milano ed è in possesso dei requisiti per l’ottenimento del permesso CE di lungo periodo: un permesso in corso di validità, cinque anni di soggiorno ed un reddito sufficiente secondo i parametri della legge.
A Vigevano però questo non basta e la Questura chiede l’esibizione del certificato di idoneità alloggiativa. Già questa prassi risulterebbe sufficiente a definire un “eccesso di potere” da parte dell’amministrazione, ma non è l’unica. Anche cercando di soddisfare il requisito, pur non richiesto, i cittadini stranieri residenti a Vigevano che si rivolgono agli uffici comunali per il rilascio del certificato, si trovano di fronte ad una impensabile richiesta che pure il Patronato a cui si è rivolta la ragazza ripropone in maniera automatica.

Secondo l’amministrazione infatti (così come si legge nel sito del Comune), oltre alla copia del documento di identità, del permesso di soggiorno, del contratto di affitto o di proprietà, della dichiarazione di cessione di fabbricato, per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa lo straniero dovrebbe esibire:
– la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;
– la planimetria dell’alloggio (catastale o predispos
ta da un professionista iscritto all’albo;
– una scheda accertamento requisiti igenico sanitari e di idoneità abitativa asseverata da parte di un tecnico abilitato;
– un certificazione di conformità degli impianti alimentati a gas metano e impianti elettrici nell’alloggio, rilasciata da un tecnico autorizzato (idraulico per l’impianto gas, elettricista per l’impianto elettrico);
– la copia della documentazione relativa a regolari forniture di servizi luce, acqua, gas;
– la copia del libretto relativo alla manutenzione della caldaia per il riscaldamento o, in caso di riscaldamento attraverso stufe, di certificato di regolare fuoriuscita dei fumi rilasciato da un tecnico abilitato;
– la dichiarazione della data di scadenza del tubo del gas che collega i fornelli;
– 2 marche da bollo da € 14,62 (1 da porre sulla domanda e 1 sul certificato);
– la ricevuta del versamento di € 150,00.

Per chiarezza è utile riproporre il testo del comma 1 dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione.
“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita’, che dimostra la disponibilita’ di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita’ igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio, puo’ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se’ e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1″.

Il testo della norma appare assolutamente chiaro. La richiesta dell’idoneità alloggiativa è prevista solo quando la domanda di rilascio del permesso di lungo periodo sia proposta in favore dei familiari.
Neppure il misfatto può trovare giustificazione nella confusione creata dai nuovi criteri per l’idoneità alloggiativa introdotti con la legge 94/2009 (il pacchetto sicurezza) che già aveva in passato dato credito a richieste impensabili da parte degli uffici comunali per ciò che concerne il rilascio dell’idoneità in sede di richiesta di ricongiungimento familiare.
Il richiamo all’art 29 del Testo Unico infatti è proposto dall’art 9 solo con riferimento al requisito del reddito mentre per ciò che concerne l’alloggio, l’articolo stesso, definisce esplicitamente il riferimento ai parametri dell’Edilizia Residenziali Pubblica o in alternativa a quelli igienico-sanitari accertati dall’Asl, chiarendo quali siano, senza lasciare spazio ad interpretazioni diverse, i criteri di riferimento.

Nè la prassi della Questura, che richiede l’idoneità dell’alloggio anche quando la domanda sia presentata dallo straniero per se stesso, né quella dell’amministrazione comunale, che invece di limitarsi a verificare la corrispondenza ai parametri ERP chiede l’esibizione di improbabili certificati con il conseguente esborso di cifre ingiustificabili, trovano quindi giustificazione nelle norme.
Anzi, entrambe le richieste rappresentano una gravissima violazione della Direttiva 109/CE/2003 oltre che un abuso commesso nei confronti di una ragazza legittimamente a rafforzare il suo diritto di soggiorno in questo paese.