Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Vogliamo una vera sanatoria, vogliamo il permesso di soggiorno!

A Roma sit-in al Pantheon della campagna "Siamo qui Sanatoria subito"

Venerdì 26 giugno la campagna “Siamo qui – Sanatoria subito” si è data appuntamento al Pantheon di Roma, a pochi passi dal Parlamento, per dire direttamente al governo che vuole una vera sanatoria e spezzare così “le catene dell’irregolarità che tengono in ostaggio la vita e i corpi di migliaia di migranti!”

Tanti interventi in piazza hanno ribadito le ragioni di una critica radicale al testo di legge considerato totalmente parziale e ingiusto. La comunità tunisina, con delegazioni dalla Sicilia, ha denunciato come “questa regolarizzazione aiuta le truffe e i raggiri, con contratti che costano anche 10mila euro. Molte persone – ha aggiunto la rappresentante – non possono accedere nonostante stiano lavorando in altri settori”.

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“Si chiama schiavitù ma la camuffano da regolarizzazione con persone che si spaccano la schiena per pochi euro al giorno”, ha chiosato Silvye dalle Marche che tra gli applausi ha voluto condannare il razzismo presente nel dibattito politico che nega la dignità delle persone e la libertà di movimento in base al colore della pelle. Portando tanti esempi di persone impossibilitate a partecipare alla regolarizzazione, o costrette a licenziarsi dal proprio impiego per cercarne un altro nei 3 settori previsti dalla norma, ha concluso ribadendo che “questa sanatoria fa schifo e deve essere cambiata!”.

Secondo la Campagna è ancora possibile allargare le maglie di questa regolarizzazione e raddrizzare una norma che così com’è produce ulteriori problemi e soprattutto lascia nell’invisibilità e in una condizione di annullamento civile e sociale centinaia di migliaia di persone.
L’accesso alla salute e ai diritti non può essere garantito senza documenti e quindi “una vera sanatoria può esserci solo nel momento in cui si sceglie di estenderla a tutte le attività lavorative, rilasciando un permesso di lavoro per chi ha già un contratto e un permesso di attesa occupazione a chi non ha un lavoro, e garantendo il diritto alla conversione dei permessi temporanei, senza tanti vincoli ambigui e restrittivi”.

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“La battaglia per i documenti non garantisce solo i diritti dei migranti ma quelli di un’intera società, che vogliamo radicalmente diversa!”, hanno concluso gli organizzatori.

Già a partire da sabato altri appuntamenti porteranno in diverse città la voce di chi ostinatamente continuerà a chiedere una vera sanatoria. “La lotta e il nostro impegno non si fermano, ma si rafforzano quotidianamente nei nostri spazi sociali, nelle scuole d’italiano, negli sportelli e nelle piazze antirazziste che in questi giorni stanno rendendo visibile questa truffa!”.

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LA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DELLA CAMPAGNA “SIAMO QUI – SANATORIA SUBITO”

1. Estensione delle procedure di emersione/regolarizzazione a tutti i settori lavorativi.

2. In presenza di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato, anche se di natura stagionale, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo che consente di svolgere attività lavorativa, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. In assenza di un rapporto di lavoro in essere, convertibilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, comunque, del permesso di soggiorno temporaneo già detenuto, in permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998. In assenza di una pregressa titolarità del permesso di soggiorno, il cittadino straniero formula istanza di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Alla scadenza del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero che abbia instaurato un rapporto di lavoro può convertire il permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro. Qualora il cittadino straniero abbia svolto attività lavorativa, ma il relativo contratto sia cessato può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione secondo le modalità previste dall’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.

4. Il richiedente asilo che scelga di accedere alle procedure di emersione/regolarizzazione, in esito all’espletamento della procedura formula istanza di conversione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo nel permesso di soggiorno a cui avrebbe diritto. Qualora per qualsiasi ragione la conversione non abbia luogo è automaticamente ripristinato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di cui era titolare.

5. La presenza sul territorio nazionale utile all’accesso alle procedure è quella antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge. Il requisito della presenza in Italia può essere autocertificato ai sensi di legge. In ogni caso, il requisito della presenza in Italia può essere provato attraverso riscontri documentali che, indipendentemente dalla natura e dalla provenienza, siano idonei a confermare il fatto della presenza sul territorio nazionale.

6. Abrogazione delle differenziazioni nell’accesso alle procedure basate sull’intervenuta scadenza o meno del titolo di soggiorno già detenuto. Dove permanga il riferimento alla scadenza del titolo di soggiorno, tale scadenza dovrà essere riferita al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. In ogni caso il richiamo alla scadenza dovrà intendersi come riferita all’originaria scadenza del permesso di soggiorno, a prescindere dalle eventuali proroghe disposte in conseguenza all’emergenza Covid-19.

7. Abrogazione del contributo forfettario per gli oneri di procedura.

8. Ai fini delle procedure di emersione/regolarizzazione dove non fosse da subito nella disponibilità dell’interessato il passaporto in corso di validità o documento equipollente, l’identità personale del cittadino straniero viene accertata e documentata, attraverso l’esibizione del passaporto scaduto o di altri documenti di identità in possesso del cittadino straniero, compreso il titolo di viaggio eventualmente già conseguito, unitamente alla documentazione comprovante l’intervenuta richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto.

9. I procedimenti sospesi nei confronti del cittadino straniero vengono archiviati sia in conseguenza al rilascio del permesso di soggiorno, sia nel caso in cui le procedure attivate non giungano a termini per cause indipendenti dalla volontà e dalle condotte dell’interessato.

10. Qualora nel corso dell’espletamento della procedura finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro già in essere, emergano motivi ostativi riconducibili alla figura del datore di lavoro, la procedura viene archiviata con il contestuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione disciplinato ai sensi dell’art.22, co.11, del D.lgs. n.286/1998.

11. In esito alle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. è necessario prevedere l’apertura di una nuova finestra temporale al fine di consentire la presentazione delle istanze precedentemente precluse o, comunque, non presentate per scadenza dei termini.

Redazione

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