Interventi e Servizi per la Casa P.G. N.: 260527/2005 Data Seduta Giunta: 13/12/2005 Oggetto: CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI - DETERMINAZIONE PARAMETRI MINIMI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI E LORO ARMONIZZAZIONE CON IL DETTATO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. Delibera senza parere contabile - Delibera di Giunta - Operatore Corrente: LA GIUNTA Premesso : - che, per rispondere adeguatamente ai processi di mobilità del lavoro e di trasformazione delle grandi città, occorre predisporre strumenti puntuali verso l’integrazione e l’accoglienza delle fasce sociali più deboli, condizione fondamentale per poter esercitare concretamente i propri doveri e diritti di cittadinanza e che i criteri di idoneità degli alloggi devono essere organizzati in un regolamento complessivo che valorizzi la convivenza, l’integrazione, la vivibilità degli alloggi e del territorio e che sia valido per tutti i cittadini al fine di un più vasto e responsabile governo dello sviluppo delle politiche abitative indirizzata all’inclusione e alla tutela della qualità della vita; Visto: - il D. Lgs. 25.7.98, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (Bossi-Fini) che all'art. 22 comma 2 lett. b) disciplina l'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e che all'art. 26 comma 3 disciplina l'ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e che all’art. 29 regola l’ ingresso relativo al ricongiungimento familiare; - il D.P.R. 31.8.1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato e integrato dal DPR del 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento Modifiche ed integrazioni al decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"; - la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/03/2005 n. 9 avente per oggetto "DPR 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della legge Bossi - Fini - Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni" che prevede nelle istruzioni per l’invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura - UTG il rilascio dell’idoneità dell’alloggio da parte del Comune; - Visti, in particolare gli artt. 6 e 16 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, che richiamano l’art. 29 del D.Lgs. 25.7.98, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che rinvia alla disciplina regionale di edilizia residenziale pubblica per l’individuazione degli standard abitativi per il rilascio delle attestazioni di idoneità degli alloggi; - la Legge Regionale n. 24 dell’8 Agosto 2001: "Disciplina generale dell’ intervento pubblico nel settore abitativo", con la quale vengono introdotte modifiche sostanziali circa le norme pre-vigenti regolanti l’ edilizia residenziale pubblica, assegnando ai comuni la competenza di regolamentare l’assegnazione degli alloggi e di definire i relativi criteri, anche quelli abitativi, non fissa più parametri standard sugli alloggi; Considerato: - che le nuove norme in materia di immigrazione e di edilizia residenziale pubblica hanno introdotto modifiche sostanziali alle normative pre-vigenti e pertanto si rende opportuno provvedere ad adeguare anche le procedure previste per il rilascio della certificazione comunale attestante il possesso di un alloggio idoneo; - che la suddetta attestazione è richiesta per diverse procedure amministrative relative al soggiorno di cittadini stranieri non comunitari e in particolare per il contratto di lavoro, i ricongiungimenti familiari e la carta di soggiorno, la coesione familiare di cui all’art.30, lett. c) del T.U. 268/98; Ritenuto: - che il mancato rilascio della suddetta certificazione d’idoneità dell’ alloggio può seriamente compromettere l’assunzione del lavoratore straniero o il rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero con un conseguente forte disagio e rischio di compromissione della posizione regolare di soggiorno; - che sia prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini stranieri non comunitari e in particolare agevolare e semplificare l’accesso degli stessi al contratto di soggiorno, introdotto dalla Legge n. 189/2002 quale presupposto obbligatorio per il rinnovo del permesso di soggiorno; - che i criteri da utilizzare per il rilascio della attestazione comunale relativa al possesso di un alloggio idoneo debbano rispondere prioritariamente a criteri di trasparenza e di governo del fenomeno immigratorio, sostenendone la stabilità, senza introdurre elementi ulteriori di difficoltà e di destabilizzazione; - che la valutazione complessiva dell’idoneità dell’alloggio deve rispondere a un principio di equità rispetto alla realtà in cui vive la stragrande maggioranza delle famiglie, considerando anche le differenze anagrafiche e socio - economiche che contraddistinguono le famiglie immigrate rispetto al contesto sociale ospitante, e che, nel contempo, debba garantire standard qualitativi adeguati ad assicurare una buona condizione abitativa; - che con deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 è stata approvata la Convenzione con l’Azienda USL per il rilascio della idoneità degli alloggi e sono state definite le modalità organizzative per il rilascio delle stesse; - che nella deliberazione sopracitata sono richiamati come standard di idoneità degli alloggi quelli individuati dal vigente regolamento comunale di edilizia residenziale pubblica per l’assegnazione degli alloggi pubblici che sono i seguenti: 1 o 2 persone da 28 a 58,5 mq. 3 o 4 persone da 58,6 a 78 mq. 5 persone da 78,1 a 90 mq. 6 persone o più da 90 mq in su Dato atto: - che gli standard individuati dal regolamento comunale di edilizia residenziale pubblica non sono stati costruiti sulla base di una valutazione di mera idoneità abitativa, ma sono destinati a garantire una certa qualità abitativa sia pure all’interno del sistema degli alloggi pubblici; - che per questo motivo, sono parametri superiori a quelli richiesti come requisiti minimi dal vigente Regolamento Edilizio per la ristrutturazione o realizzazione di alloggi; - che pare equo costruire i parametri di cui all’oggetto sulla base e facendo riferimento agli standard del regolamento edilizio vigente per il rilascio delle autorizzazioni relative alla nuova realizzazione o ristrutturazione di alloggi; - che i parametri sott’indicati sono stati costruiti sulla base dei parametri del vigente Regolamento Edilizio considerando le superfici principali necessarie e parametrando la superficie per spazi di fruizione per l’attività secondaria e spazi di circolazione della unità immobiliare al 30% della superficie principale per quanto riguarda gli alloggi per 3, 4 e 5 persone e al 40% della superficie principale per quanto riguarda gli alloggi destinati a 6, 7 e 8 persone; Ritenuto pertanto di definire i parametri di riferimento per il rilascio di idoneità degli alloggi da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che dispongono di alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo lo schema di seguito specificato: 1 persona almeno 28 mq 2 persone almeno 38 mq 3 persone almeno 49 mq 4 persone almeno 55 mq 5 persone almeno 67 mq 6 persone almeno 79 mq 7 persone almeno 92 mq 8 persone almeno 99 mq e fino a 112 mq Dato atto infine che, per quanto riguarda gli alloggi di superficie superiore ai 112 mq., per essere considerati idonei ad ospitare più di otto persone devono essere valutati nella loro reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del D.M. 5/7/1975; Dato atto inoltre che per i minori di anni 14, al seguito di uno dei genitori, è prevista una disciplina specifica all’art. 29 del TU 286/98 e pertanto un minore di anni 14 può essere inserito nell’alloggio idoneo per il suo nucleo familiare senza considerare la sua presenza qualora vi sia il consenso del proprietario dell’alloggio; Precisato che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’assenso è riconosciuto per tutti i minori di anni 14 che si trovano nella condizione sopraindicata; Confermata la propria precedente decisione relativa all’organizzazione del servizio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 con cui è stata approvata la Convenzione con l’Azienda USL per il rilascio della idoneità degli alloggi e sono state definite le modalità organizzative per il rilascio delle stesse e stabilito che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le attestazioni erano da rilasciarsi dall’Ufficio Casa; Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Interventi e Servizi per la Casa; Su proposta del Settore Interventi e Servizi per la casa; A voti unanimi e palesi DELIBERA - di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa, il rilascio dell’ attestazione di idoneità dell’alloggio è previsto per le seguenti procedure: 1. contratto di soggiorno e suo rinnovo; 2. ricongiungimento familiare; 3. carta di soggiorno; 4. la coesione familiare di cui all’art.30, lett. c) del T.U. 268/98; - di definire i parametri di riferimento per il rilascio di idoneità degli alloggi da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che dispongono di alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo lo schema di seguito specificato: 1 persona almeno 28 mq 2 persone almeno 38 mq 3 persone almeno 49 mq 4 persone almeno 55 mq 5 persone almeno 67 mq 6 persone almeno 79 mq 7 persone almeno 92 mq 8 persone almeno 99 mq e fino a 112 mq. - di stabilire che gli alloggi di superficie superiore ai 112 mq. per essere considerati idonei ad ospitare più di otto persone devono essere valutati nella loro reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del D.M. 5/7/1975; - di confermare la propria precedente decisione relativa all’ organizzazione del servizio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 con cui è stata approvata la Convenzione con l’Azienda USL per il rilascio della idoneità degli alloggi e sono state definite le modalità organizzative per il rilascio delle stesse; - di confermare che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le attestazioni sono rilasciate dal Settore Interventi e Servizi per la Casa; - di stabilire che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica l’assenso, in qualità di proprietari degli alloggi, è riconosciuto per tutti i minori di anni 14 che si trovano nella condizione specificata in premessa. Il Direttore del Settore Maria Adele Mimmi Il Direttore dell'Area Giacomo Capuzzimati Documenti allegati (parte integrante): Documenti in atti: