Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Speciale Melting Pot Europa su diritto d’asilo ed accoglienza

Questo è un contributo rivolto a quanti stanno affrontando a diverso titolo il complesso quadro normativo e non, legato alle pratiche di accoglienza, alle procedure, alle prassi disegnate dalla cosiddetta "emergenza sbarchi".

Nel corso del 2011 la guerra ha spinto verso le nostre coste migliaia di migranti che in Libia si erano recati per lavoro o per trovare un passaggio verso l’Europa 0o che in quel paese erano rimasti intrappolati a causa dei respingimenti di massa attuati dall’Italia a partire dal 2009.

Il Governo, con una serie di provvedimenti ancorati alla dichiarazione di uno stato di emergenza, ha conseguentemente affrontato la situazione legata all’accoglienza ed alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale del tutto eccezionali.

Questo intreccio tra legislazione (internazionale e nazionale) e normazione di emergenza, ha disegnato un sistema di garanzie e diritti disomogeneo sul territorio nazionale ed inadeguato a rispondere alla legittima aspirazione di protezione di chi è fuggito dal teatro di guerra libico.

La categoria dei “profughi”, usata per definire le donne e gli uomini sbarcati a Lampedusa dalla Libia non corrisponde ad alcuna categoria giuridica o forma specifica di protezione (se non eventualmente quella ai sensi dell’art 20 del TU).

La gestione dell’accoglienza è stata affidata alla Protezione Civile, mentre le prassi legate alle procedure risentono inevitabilmente della natura emergenziale del piano proposto.
Il piano di accoglienza dei profughi” ha previsto la distribuzione per quote in tutto il territorio italiano.

Rimane però uno stato di emergenza proclamato che prevede interventi in deroga all’ordinamento giuridico, valido fino al 31 dicembre 2012 (dopo la proroga del 6 ottobre 2011).
Di conseguenza anche l’accoglienza trova risposte solo in termini emergenziali e speciali.
Il 31 dicembre intanto si avvicina, molti sono anncora i dubbi sulla definizione della posizione di soggiorno per migliaia di richiedenti asilo, mentre assolutamente indefinita rimane la loro possibilità di “uscita” dai percorsi di accolgienza fino a qui messi in campo che proprio il 31 dicembre cesseranno di essere finanziati.

Non più solo SPRAR per chi chiede asilo.
Non più i centri per richiedenti asilo aggiunti allo SPRAR.
Non più posti speciali ma in qualche modo equiparabili allo SPRAR, come nel 2007, ma un nuovo sistema di accoglienza che prevede linee guida ad hoc e standard minimi come quelli previsti per i CARA, coordinato dalla Protezione Civile anziché dal Sistema Centrale.

In questo scenario caotico non sempre le competenze, l’esperienza, il know out consolidato e riconosciuto di enti locali e attori del privato sociale sono stati messi a valore, avendo la Protezione Civile individuato autonomamente gli enti gestori con cui stipulare accordi bilaterali per la gestione del Piano.
Allo stesso tempo, però, è stato in alcuni casi possibile il coinvolgimento proprio di quei soggetti, eccellenti nei progetti di protezione internazionale, che si sono trovati a gestire percorsi di accoglienza differenti e qualitativamente distanti (quelli del già esistente Sprar e quelli del Piano di Accoglienza) adeguandosi agli standard dei capitolati indicati dalla Protezione Civile. Di fatto, questo doppio binario dell’accoglienza, ha dato vita ad un terzo sistema (dopo CARA e SPRAR) che non conta una larga parte di interventi che caratterizzano invece le buone pratiche di accoglienza ed integrazione verso i richiedenti asilo..

Nei tanti territori di questo mosaico, molti enti locali, associazioni e cooperative, si sono trovati per la prima volta a supportare i richiedenti asilo nell’iter di richiesta e riconoscimento di una forma di protezione, così come a gestire forme di accoglienza eccezionali, spesso senza la preparazione professionale che può vantare per esempio chi opera all’interno dello SPRAR, oppure senza puntuali e precise istruzioni da parte dell’autorità. Oggi, gli stessi soggetti (non sempre senza colpevolezza) si trovano a far fronte in maniera irreparabilmente tardiva alla necessità di ricercare una via d’uscita per i migranti ospitati, sia per ciò che concerne il titolo di soggiorno che per ciò che riguarda l’inserimento nel territorio.

Questo speciale intende fornire a chi affronta queste questioni uno strumento di comprensione per orientarsi in questo complesso quadro disegnato intorno all’emergenza Nordafricai. Un contributo del Progetto Melting Pot Europa affinché l’accoglienza e le garanzie per richiedenti asilo e rifugiati e le loro possibilità di inserimento nel territorio, così come il riconoscimento del loro diritto di soggiorno, siano comunque degni, consapevoli che l’inedito scenario prodotto dalla guerra libica, le nuove tipologie di rifugiati che emergono nel mondo intero, uno scenario globale radicalmente modificato ed in continuo mutamento, richiamano ancora una volta l’attenzione sui limiti della normativa in materia d’asilo


1. Riferimenti normativi Emergenza Nord Africa

DPCM 12 febbraio 2011
Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

O.P.C.M. n. 3924 del 18 febbraio 2011
“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche’ per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

DPCM 5 aprile 2011
Misure umanitarie di protezione temporanea, in base all’art. 20 del Dlgs 286/98;

DPCM 7 aprile 2011
Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. (GU n. 83 del 11/4/2011);

O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011]
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

O.P.C.M. n. 3935 del 21 aprile 2011
Disposizioni urgenti per l’istituzione dei Centri di Identificazione ed Espulsione Temporanei nei comuni di S.M. Capua Vetere (CE), Palazzo San Gervaso (PZ), Trapani località Kinisia

Decreto Commissario delegato emergenza Nordafrica del 18 maggio 2011
Nomina del soggetto attuatore dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Procedure per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati
Apposita procedura operativa con le Amministrazioni che nell’ordinario hanno competenza nella specifica
materia

O.P.C.M. n. 3955 del 26 luglio 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa

O.P.C.M. del 10 agosto 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

O.P.C.M. n. 3962 del 6 settembre 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

O.P.C.M. n. 3965 del 21 settembre 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011
Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2011
Proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

Documento di indirizzo per il superamento dell’Emergenza Nordafrica del 26 settembre 2012
Criticità del Piano di Accoglienza. Linne guida per il superamento


2. Circolari Emergenza Nordafrica

Circolari del Ministero dell’Interno 400/segr./99-100/2011 del 8 ottobre 2011
Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM del 6 ottobre 2011

Procedura a seguito degli esiti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Indicazioni operative

Circolare della Protezione civile del 27 dicembre 2011
Proroga dello stato di emergenza al 31.12.2012 – Minori stranieri non accompagnati

Circolare del Ministero dell’Interno n. 400 del 31 ottobre 2012
Riesame delle domande. Procedura Vestanet – C3. Istruzioni alle Questure

Circolare del Ministero dell’Interno n. 5426 del 30 ottobre 2012
Riesame delle domande. Procedura Vestanet – C3. Istruzioni alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione Internazionale

Circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2012
Riesame delle domande. Procedura Vestanet – C3

Circolare del Ministero dell’Interno n. 4369 del 15 giugno 2012
Commissione Asilo, protezione sussidiaria per i richiedenti asilo del Mal

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati il 29 marzo ha reso pubblico un documento, Considerazioni sulla protezione delle persone in fuga dalla Libia, contenente alcune raccomandazioni ai Governi relative alle persone in fuga dalla Libia, tra cui garantire l’accesso al territorio di altri paesi, garantire l’accesso alla accoglienza per tutte le persone in fuga dalla guerra, l’attivazione di misure di protezione specifica per le diverse situazioni e la possibilità di chiedere asilo per i rifugiati.


3. Il diritto di asilo – Principali riferimenti normativi

– I principi internazionali di protezione dei rifugiati e di non respingimento trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, da cui deriva la definizione di rifugiato ripresa nella normativa italiana.

La normativa italiana di recepimento della normativa europea è composta da numerosi decreti, di cui i tre principali stabiliscono:
– il significato e il contenuto della protezione internazionale e i due differenti status di rifugiato e protezione sussidiaria
[Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007] (Decreto Qualifiche)
[Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004] (Direttiva Qualifiche)

– la procedura per la presentazione della domanda di protezione ai fini del riconoscimento di una forma di protezione
[Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008] (Decreto Procedure)
[Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005] (Direttiva Procedure)

– le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo
[Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140] (Decreto Accoglienza)
[Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003] (Direttiva Accoglienza)

– Consulta la scheda praticha a cura della redazione del progetto Melting Pot Europa.
[La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale]


4. L’Europa ed il Regolamento Dublino

Una persona che, dopo essere passata dall’Italia ed identificata, si rechi in un altro paese europeo per presentare domanda di protezione verrà ricondotta in Italia, come previsto dal Regolamento del Consiglio Europeo n. 343/2003 (Regolamento Dubino), che stabilisce i criteri per determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
Scheda pratica a cura di Livio Neri e Paolo Bonetti, ASGI
Tutti i materiali e la giurisprudenza italiana ed europea sul Regolamento Dublino
La rubrica Asilo in Europa a cura di Alessandro Fiorini


5. I Minori Stranieri Non Accompagnati

Il minore straniero non accompagnato che abbia il fondato timore di subire persecuzioni nel suo paese può presentare domanda di protezione internazionale. Il tutore deve informare il minore di questa possibilità.
Direttiva del Ministero dell’Interno sui minori non accompagnati richiedenti asilo
Circolare esplicativa della Direttiva

Linee Guida sui minori rifugiati o richiedenti asilo
Il 22 dicembre 2009, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha pubblicato le Linee Guida sui minori rifugiati o richiedenti asilo “Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”.


6. Chi è il rifugiato? Quali forme di protezione sono previste dalla normativa?

Rifugiato
E’ il cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Protezione sussidiaria
Può invece essere riconosciuta al cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea che non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Protezione umanitaria
Può essere riconsciuta con diversi strumenti, sia attraverso l’adozione di provvedimenti che riconoscono la protezione temporanea con l’attivazione da parrte del Consiglio dell’Unione Europea, o del Governo italiano (Direttva 55/2001, art 20 TU), sia attraverso il rilascio da parte delle Questure di un permesso di soggiorno umanitario (su proposta delle Commissioni Asilo o con decisione del Questore)

  • La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 stabilisce le modalità di concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La procedura in questo caso deve essere attivata, ai sensi della direttiva, su su proposta della Commissione che esamina le richieste di Qualsiasi Stato Membro.
    Il Consiglio accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati e attiva la procedura con una decisione adottata a maggioranza qualificata.
  • L’articolo 20 del TU Immigrazione stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, siano stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
  • Le Commissioni che esaminano la domanda di protezione hanno la possibilità di considerare una protezione di tipo umanitario che fa genericamente riferimento al divieto di espulsione per motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dando così indicazioni alle Questure nel senso di rilasciare un permesso di soggiorno umanitario.
    Nelle Linee guida della Commissione Nazionale Asilo del 2005 si dice che tra i “casi umanitari” possono essere inclusi: “Condizioni di salute, familiari o legate all’età, ad esempio bambini; Pena sproporzionatamente severa per la renitenza alla leva e diserzione; Severa punizione in conseguenza della fuga dal paese o della presentazione di una domanda di asilo all’estero.” Vi sono inoltre delle condizioni generali che possono portare a riconoscere questa protezione: “Situazione di guerra, guerra civile o disordini nazionali o etnici; Instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani; Carestia o disastri naturali o ambientali; Rifiuto del paese di origine di riammettere i richiedenti asilo.”
  • Le Questure, ai sensi dell’art. 5, comma 6, quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano procedono al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

7. Materiali di approfondimento

SPRAR – “La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico dell’operatore”
Il Manuale si rivolge agli operatori che forniscono assistenza ai richiedenti asilo – sia all’interno della pubblica amministrazione che presso enti di tutela o che gestiscono programmi di accoglienza – guidandoli nella comprensione della normativa in tema di procedura di riconoscimento dello status e di accoglienza.

Manuale
Procedure e criteri per la determinazione dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati

Intervistare i richiedenti asilo
La preparazione dell’intervista è un momento cruciale del percorso per la determinazione dello status di rifugiato . Al momento della presentazione della domanda di protezione presso la Questura territoriale competente è opportuno che il richiedente presenti una propria memoria personale scritta, coi motivi per i quali è fuggito dalla Libia e per i quali non può rientrare nel proprio paese. Per alcuni suggerimenti consultare la [uida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Protocollo di Istanbul
Vittime di tortura

Manuale operativo e successivi aggornamenti
Per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Tutti i materiali a cura del Servizio Centrale
Una raccolta di manuali, rapporti, documenti e buone prassi sull’accoglienza e la tutela di richiedenti asilo e rifugiati

Tutti materiali e le notizie a cura dell’UNHCR
Tutte le notizie ed i materiali a cura dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati


8. I permessi di soggiorno – Schede pratiche

Permesso di soggiorno per asilo politico
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Permesso di soggiorno per motivi umanitari
Guide a cura del Servizio Centrale
Il contributo di prima assistenza per richiedenti asilo
Asilo – Il vademecum del Ministero dell’Interno


9. Denuncia per ingresso irregolare

Si è appreso da alcune agenzie che le persone sbarcate a Lampedusa nei mesi scorsi sono state denunciate per ingresso irregolare. Il procedimento penale potrebbe riguardare tutte le persone che sono state accolte e saranno accolte dalle Regioni, che pure hanno avuto dal Governo un permesso per motivi umanitari o che stanno facendo domanda di protezione internazionale.
CIE – Come contrastare i trattenimenti illegittimi?
Detenzione illegale e diritto di difesa
Diritti di difesa sotto sequestro
Note sintetiche sulla situazione del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno in Italia


Ulteriori riferimenti normativi:



Normativa italiana
Tutte le circolari

Giurisprudenza sul diritto d’asilo:

La cronaca gli approfondimenti e le notizie sul diritto d’asilo:
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