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Procedura per la chiamata nominativa attraverso il decreto flussi

La richiesta di assunzione di un lavoratore all’estero può essere proposta sia da un datore di lavoro italiano che da un datore straniero regolarmente residente in Italia e deve essere indirizzata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.).

La Direzione Provinciale del Lavoro deve:

- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e delle condizioni di lavoro offerte allo straniero.

Il datore di lavoro deve:

- garantire al lavoratore il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti;

- un alloggio idoneo;

- esibire copia del contratto individuale stipulato con lo straniero, copia della documentazione che attesti la sua capacità economica, il certificato di iscrizione dell’impresa alla camera di commercio (art 30, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione).

La procedura presso la D.P.L. si conclude, se è verificata la sussistenza di tutte le condizioni richieste, con il rilascio di un’autorizzazione (nulla-osta) che il lavoratore dovrà utilizzare entro i sei mesi successivi; pena la decadenza.
Ottenuta l’autorizzazione all’assunzione il datore di lavoro inoltrerà, alla Questura competente per territorio, l’istanza per il rilascio dell’ulteriore nulla-osta all’ingresso in Italia del lavoratore, unitamente a copia dell’autorizzazione descritta, copia di un suo documento di identità e fotocopia integrale del passaporto del lavoratore straniero.

Il nulla-osta all’ingresso verrà apposto in calce all’autorizzazione al lavoro entro 20 gg. dal ricevimento, previa verifica che non sussistano nei confronti del lavoratore motivi che ostacolino l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato, e che il datore di lavoro non risulti denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380-381 del c.p.p., con specifico riferimento a quelli connessi all’immigrazione clandestina (art. 12 T.U. citato) ed all’occupazione irregolare.
Il datore di lavoro invierà l’autorizzazione, il nulla- osta ed il contratto di lavoro al lavoratore straniero per consentirgli, presso la rappresentanza diplomatica italiana all’estero, il perfezionamento della procedura di rilascio del visto di ingresso.

All’arrivo in Italia il lavoratore straniero dovrà richiedere, entro 8 gg., il permesso di soggiorno alla competente Questura.

[ 30 gennaio 2003 ]
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Decreto flussi, Lavoro

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