Sentenza CEDU del 13 aprile 2012 (ricorso n. 50163/08)

Asilo - L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l’individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine. La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell’art. 34 della Convenzione.

Sentenza della corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 maggio 2009, causa n. 12584/08 (Sellem c. Italie)

Asilo - L’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.