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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio - S.O.

Legge 27 dicembre 1988, n. 565

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987

LEGGE – Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo relativo all’applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

LEGGE – Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all’accordo di cui all’art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 4 dell’accordo stesso.

LEGGE – Art. 3

1. Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, dell’accordo e dell’art. 3, paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è esclusa l’applicazione della procedura prevista nell’art. 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.

LEGGE – Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ACCORDO relativo all’applicazione, tra gli Stati membri delle Comunità europee, della convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate

Gli Stati membri delle Comunità europee (qui di seguito indicati come «Stati membri»);

Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli;

Desiderosi, per facilitare i trasferimenti delle persone condannate, di applicare nelle reciproche relazioni la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 (in seguito denominata «convenzione sul trasferimento»), di estenderne il campo di applicazione e di migliorarne il funzionamento;

Hanno convenuto quanto segue:

ACCORDO – Art. 1

1. Nelle relazioni tra gli Stati membri, che hanno ratificato la convenzione sul trasferimento, detta convenzione sarà completata dalle disposizioni del presente accordo.

2. Nelle relazioni tra gli Stati membri, uno dei quali almeno non abbia ratificato la convenzione sul trasferimento, saranno applicabili le disposizioni di detta convenzione, come completate dalle disposizioni del presente accordo.

ACCORDO – Art. 2

Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul trasferimento, ogni Stato membro assimilerà ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro Stato membro il trasferimento dei quali appaia opportuno e nell’interesse della persona considerata, tenuto conto della sua residenza abituale e regolare sul territorio di detto Stato.

ACCORDO – Art. 3

1. Le dichiarazioni formulate in applicazione della convenzione sul trasferimento non hanno effetto nei confronti degli Stati membri parti al presente accordo.

2. Ciascuno Stato membro può, nelle sue relazioni con gli Stati membri parti al presente accordo, formulare, rinnovare o modificare qualsiasi dichiarazione prevista dalla convenzione sul trasferimento, nel qual caso esso dovrà trasmetterla al Ministero degli affari esteri del Belgio.

ACCORDO – Art. 4

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio.

2. L’accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee alla data dell’apertura alla firma.

3. Fino all’entrata in vigore del presente accordo ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che il presente accordo gli è applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

4. Uno Stato che non abbia fatto la suddetta dichiarazione può applicare l’accordo con altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli affari esteri del Belgio notifica a tutti gli Stati membri ogni firma, deposito di strumenti o dichiarazione.

ACCORDO – Art. 5

1. Il presente accordo è aperto all’adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio.

2. Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato. Il Ministero degli affari esteri del Belgio ne rimetterà copia certificata conforme al Governo di ogni Stato membro.