Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto Minniti – Orlando: prime riflessioni interpretative dopo l’entrata in vigore

A cura dell'avv. Guido Savio dell'ASGI

Introduzione

In data 17 febbraio 2017 è stato pubblicato sulla GU n.40 il decreto legge n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, in vigore dal 18.2.2017.

L’iter parlamentare è stato assai veloce: dopo un’esame congiunto delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, all’esito del quale sono state apportate alcune modifiche recepite da un unico emendamento del Governo, il testo è stato approvato dalla Camera con voto di fiducia, convertendo così il decreto stesso il 13 aprile scorso con legge n. 46.

Il D.L. in questione, pur avendo come fulcro centrale la riforma del sistema amministrativo e giudiziario dei procedimenti in materia di protezione internazionale, in realtà modifica altre disposizioni non tutte relative alla materia della protezione – prevedendo inizialmente l’istituzione di sole 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, accorpa. Occorre ancora precisare che molte disposizioni del D.L. 13 entreranno in vigore solo 180 gg. dopo la sua pubblicazione: il 17 agosto prossimo, il che pare in palese contraddizione con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che debbono sorreggere il ricorso al decreto legge.

Certamente la riforma che ha determinato la gran parte delle opposizioni politiche e dottrinali è stata l’abolizione del secondo grado di merito per le cause in materia di protezione internazionale, e il mutamento del rito: dal rito sommario di cognizione si è tornati al rito camerale, spostando le lancette del tempo alla fase anteriore il D.Lgs. 150/2011.

Il dibattito parlamentare -contingentato nei tempi imposti per la conversione in legge del decreto – ha recepito ben poco delle proposte emendative, le più significative riguardando l’istituzione delle sezioni specializzate in ogni tribunale ordinario nel quale hanno sede le Corti d’appello e l’attribuzione alle stesse sezioni in composizione collegiale della cognizione a decidere le impugnazioni aventi ad oggetto le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quelle adottate dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame delle domande di protezione.

Sono pertanto istituite 26 sezioni specializzate presso i Tribunali di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Quella che segue è una prima esegesi della nuova normativa che, senza pretesa di esaustività, cerca di tener conto dei primi indirizzi emersi tra gli addetti ai lavori al fine di stimolare la riflessione e il dibattito senza volere offrire certezze interpretative.

La Legge 13 aprile 2017 n. 46 recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. Prime riflessioni interpretative
Scheda pratica a cura di Guido Savio (aggiornata a giugno 2017)

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )