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Il permesso di soggiorno per motivi umanitari

Scheda pratica a cura di Melting Pot Europa

Il rilascio del permesso di soggiorno umanitario

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato:
– dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;

– su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell’8 ottobre 2008 n. 8831 “il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l’insussistenza di elementi impeditivi all’espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.”;

– in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea;

– allo straniero inespellibile ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico;
– altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti.

Requisiti

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche in mancanza di passaporto e senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi, come la disponibilità di mezzi di sostentamento, o di alloggio, o di disponibilità di mezzi per il rientro al proprio paese.

Durata

La durata per permesso sarà pari alle necessità documentate che ne hanno consentito il rilascio. Nella prassi amministrativa, di fatto, la durata è variabile dai 6 mesi ai 2 anni.

Il permesso per motivi umanitari consente

– di svolgere attività lavorativa (sia lavoro subordinato che autonomo, con i requisiti necessari per questo tipo di attività, sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa);
– l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria);
– l’accesso ai centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale;
– l’accesso alla formazione;
– la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti. In questo caso è necessario il possesso del passaporto.

Non consente il ricongiungimento familiare.

Il permesso è rinnovabile finché dura la situazione che ne ha motivato il rilascio, anche in mancanza di passaporto. Il rinnovo si chiede direttamente in questura.

Dove si chiede?

Il permesso per motivi umanitari si chiede direttamente presso la Questura tramite il modulo (mod210) e allegando:

– foto;
– documentazione attestante il domicilio;
– marca da bollo da € 16.

Secondo la giurisprudenza in caso di riconoscimento della protezione internazionale da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, la Questura deve procedere al rilascio del permesso, senza poteri discrezionali.

Le altre schede in materia di protezione internazionale

Vedi:
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, ordinanza del 9 settembre 2009, n. 19393
Corte si Cassazione – Sezioni Unite Civili: ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009