Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre

Decreto Ministeriale 23 novembre 1999

Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e della giustizia:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale la prof.ssa Laura Balbo è stata nominata Ministro per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 272 del 20 novembre 1998, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Laura Balbo in materia di pari opportunità e in particolare ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi in materia di pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394 – regolamento di attuazione del sopracitato testo unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 1999, supplemento ordinario n. 190/L;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1999 istitutivo della commissione interministeriale prevista dall’art. 25, comma 2, del predetto regolamento, per l’attuazione dell’art. 18 del già citato testo unico;

Considerato che, tra i compiti affidati alla predetta commissione, il comma 3 del precitato art. 25 del regolamento attuativo, alla lettera c) esplicitamente prevede la selezione dei: «programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e di grazia e giustizia»;

Ravvisata, quindi, la necessità di individuare i criteri e le modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dalla predetta norma attuativa del più volte citato art. 18 del testo unico;

Decreta:

Articolo 1 – Compiti della commissione

1. La commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «testo unico», procede alla selezione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui al medesimo art. 18, come disciplinati dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel presente decreto.

Articolo 2 – Tipologie di programmi

1. Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di programmi di assistenza ed integrazione sociale:

a) azioni di sistema;

b) programmi di protezione sociale.

2. Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza nazionale concernenti:

interventi volti all’informazione e campagne di sensibilizzazione;

indagini e ricerche sulla consistenza e l’andamento del fenomeno;

interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici e privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla repressione del fenomeno del traffico di persone, nonchè alle diverse forme di assistenza alle vittime;
interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione ed al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonchè alla generalizzazione delle buone pratiche;

promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i Paesi di origine del fenomeno o con i Paesi interessati ai flussi del traffico;

sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime del traffico;

attività di monitoraggio e di verifica dell’efficacia dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.

3. Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa la possibilità di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del testo unico, allo straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e minori.

Articolo 3 – Azioni di sistema

1. I progetti, anche pluriennali, relativi alla realizzazione di azioni di sistema come definiti al precedente art. 2, commi 1 e 2, possono essere presentati esclusivamente da soggetti pubblici al Dipartimento per le pari opportunità, per l’esame della commissione interministeriale istituita ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse.

2. In ogni caso non può essere destinata alle azioni di sistema una quota eccedente il venticinque per cento delle risorse stanziate annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all’art. 18 del testo unico.

Articolo 4 – Programmi di protezione sociale

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, possono essere presentati dai seguenti soggetti:
regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi;

soggetti privati convenzionati iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394.

2. Ai sensi dell’art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, per l’esercizio finanziario in corso, può prescindersi, per i soggetti privati forniti dei requisiti per ottenere l’iscrizione al predetto registro, dalla effettiva iscrizione.

3. La presentazione del progetto deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che rechi indicazioni circa:

gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio;

i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto;

la localizzazione dell’intervento;

le metodologie utilizzate;

la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza, inserimento sociale-lavorativo, formazione, azioni integrate, buone pratiche con i Paesi di origine, ecc.);

i destinatari dell’intervento (numero, tipologia, provenienza);

la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto;

le modalità di collegamento tra i diversi attori dell’intervento;

le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica, competenze richieste, ore di lavoro previste);

strutture, immobili ed attrezzature occorrenti;

costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo:
personale – attrezzature – strutture – materiale di consumo – utenze – spese amministrative – misure di sostegno – misure di accompagnamento);

partecipazione al finanziamento da parte dell’Ente proponente, in misura pari al 30 per cento;

eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire incentrata sugli indicatori di seguito riportati:
numero persone assistibili o destinatarie;

effetto moltiplicatore;

trasferibilità dei risultati;

promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a:

natura e caratteristiche del soggetto proponente, nonchè del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

esperienze maturate dal soggetto proponente, nonchè dal soggetto attuatore.

4. La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base delle priorità eventualmente, indicate negli avvisi di cui al successivo art. 5, nonchè dei seguenti indicatori e criteri:

esperienza e capacità organizzativa del proponente;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partneriato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell’intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell’intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento sociale-lavorativo;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma 2, lettera b).

5. La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti.

Articolo 5 – Termini e modalità per la presentazione dei progetti

1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.