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C’è possibilità di uscita e rientro in Italia per chi si sta regolarizzando?

Domanda:una persona di nazionalità polacca, in via di regolarizzazione come “badante” in occasione delle feste natalizie, vorrebbe tornare per un po’ di giorni nel proprio paese, rientrando successivamente in Italia.
Con la sola ricevuta di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, questo è possibile?
O per il rientro deve chiedere un ulteriore visto all’ambasciata italiana di Varsavia o un visto in frontiera ?
E, nel caso il rientro senza fosse consentito dalla normativa italiana, ci possono essere problemi con altri paesi Schengen da attraversare?

Risposta: le vigenti disposizioni (per quanto sia ripugnante parlare di disposizioni in senso proprio nel mentre sappiamo trattarsi di mere circolari ministeriali) non prendono in considerazione l’ipotesi del rientro temporaneo in patria (o comunque della fuoriuscita dall’Italia) per vacanze o per normali esigenze familiari, il che significa che é esclusa – fino al perfezionamento della procedura di regolarizzazione – la possibilità di uscita e (soprattutto) di rientro in Italia per i circa 700 mila “regolarizzandi”.
A conferma di ciò le dichiarazioni rese dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Manovano in una recente conferenza pubblica tenuta a Treviso (di cui abbiamo fornito ampio resoconto in una precedente puntata dello sportello radiofonico), alla presenza di prefetti ed amministratori locali: per l’appunto, alla precisa domanda se sarà consentito e/o reso possibile il cosidetto “reingresso” nei confronti delle tantissime persone che, dopo anni di lontananza, vorrebbero sospendere per un periodo circoscritto il rapporto di lavoro e rientrare in patria, il Sottosegretario ha risposto seccamente che ciò é escluso. Le rassicurazioni fornite dal Ministro dell’Interno in occasione di un’interrogazione parlamentare a risposta immediata, circa l’intento di accelerare le procedure di definizione della pratiche, non consolano certo, essendo fin troppo evidente che, al di là delle dichiarazioni, i tempi saranno lunghissimi.

In base ad una circolare del Ministero dell’Interno, l’unica ipotesi in cui potrebbero essere autorizzati la fuoriuscita ed il successivo reingresso nel territorio italiano, con specifico provvedimento da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo da emettersi comunque prima dell’uscita dal territorio, riguarda l’eventualità di gravi e documentate esigenze familiari (quali ad esempio il decesso o la grave malattia di un prossimo congiunto); in tal caso, sempre stando alla circolare, l’interessato dovrebbe formulare apposita istanza al competente U.T.G., in cui esporre le ragioni che necessiterebbero il temporaneo rientro in patria, allegando idonea ed univoca documentazione attestante le condizioni esposte ed i rapporti parentali (ad es. certificato di ricovero del marito e certificato di matrimonio da cui ricavare che il ricoverato é effettivamente il marito), nonché indicando rispettivamente le date ed i valichi di frontiera di uscita e di reingresso, presso i quali far constare l’autorizzazione preventivamente ottenuta.

Peraltro, non si precisa se i documenti accennati dovranno anche essere preventivamente legalizzati presso la rappresentanza consolare italiana del paese d’origine o se invece la prefettura (o U.T.G., che dir si voglia) potrà non ritenere indispensabile tale adempimento, accontentandosi magari di una traduzione effettuata qui in Italia da un interprete iscritto all’apposito ruolo presso il locale tribunale.

Immagino, per esperienza in moltissimi casi simili, che la signora polacca si sia data da fare per raccogliere informazioni, tentando di ottenere risposte confacenti alle sue necessità (che, detto per inciso, sono pienamente comprensibili e legittime): magari da qualche parte (come mi è stato riferito in altri casi) gli avranno detto che potrà uscire e che basterà poi presentarsi all’ambasciata italiana per chiedere il cosidetto “visto di reingresso”. Avverto subito che si tratta di un’informazione errata, fornita da chi confonde (sbagliando) la situazione di chi ha già una vera e propria ricevuta attestante l’attesa di rilascio del permesso di soggiorno, con chi invece ha la ricevuta attestante l’avvio della procedura di regolarizzazione; in questo secondo caso, infatti, non é possibile ottenere il “visto di reingresso” presso l’ambasciata italiana ed é quindi da dare per scontato che, all’atto del tentativo di attraversare la frontiera dello spazio Schengen al suo ritorno dalla Polonia, l’interessata sarà trattata come un’irregolare oppure come una semplice turista (non c’é più la necessità di munirsi di visto turistico per i cittadini polacchi, rumeni, cechi, croati, ungheresi e bulgari).
Ma quand’anche l’interessata intendesse risolvere il problema fingendosi una “turista” in occasione del suo ritorno dalla Polonia, resterebbe comunque il problema del timbro di ingresso, normalmente apposto dalla polizia di frontiera austriaca all’atto dell’ingresso: infatti, poiché, come detto sopra, é al momento esclusa per i regolarizzandi la possibilità di lasciare il territorio, bisogna considerare l’alta probabilità che la presenza di timbri di entrata ed uscita sul passaporto possa compromettere il perfezionamento della regolarizzazione.

In buona sostanza, per il momento non mi sento di garantire che l’interessata potrà uscire e rientrare senza brutte sorprese, che anzi stimo molto probabili per non dire certe, per lo meno in base alle “disposizioni” attuali. Naturalmente non posso che augurarmi un intervento di “apertura” del Ministero, ma al momento – non potendo prevedere il futuro – debbo raccomandare prudenza e, purtroppo, tanta pazienza.