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Il subentro di un nuovo datore di lavoro in fase di regolarizzazione

Commento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 3 aprile 2003

Nella scorsa puntata avevamo parlato del provvedimento del Ministero del Welfare, con cui erano state bloccate le decisioni coraggiosamente prese da molte prefetture, fra cui quella di Milano. Ricordiamo brevemente che alcune prefetture avevano adottato provvedimenti con cui si consentiva ai lavoratori che avevano perso il posto di lavoro di instaurare subito un nuovo e regolare rapporto di lavoro con datori di lavoro disponibili a proseguire la procedura di regolarizzazione.
Il provvedimento adottato dal Ministero del Welfare era stato giustificato con l’esigenza di valutare la legittimità della suddetta procedura rispetto alle norme introdotte dalla legge Bossi Fini. Il Ministero si riservava di adottare specifici provvedimenti.

Quindi non si trattava di un provvedimento definitivo, ma interlocutorio. Il provvedimento vero e proprio è arrivato il 3 aprile scorso, con la circolare del Ministero dell’Interno che ha ripreso nuovamente in mano il gioco. Con la nuova circolare (inviata anche al Ministero del Welfare che l’ha girata alle DPL) si danno disposizioni sulla posizione dei cosiddetti regolarizzandi che perdono il posto di lavoro.

Vediamo il testo.

”Come già noto alle SS. LL. (le Prefetture ndr) risulta che molti extracomunitari in attesa della regolarizzazione, per i quali si è interrotto il rapporto originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, hanno l’opportunita’ di instaurare nuovi rapporti lavorativi con un diverso datore di lavoro, disponibile ad assumere i suddetti stranieri, sopperendo in tal modo allo stato di disoccupazione creatosi. Allo scopo, quindi, di evitare che si instaurino di fatto rapporti
di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente, nonche’ per venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza lavoro – spesso facili preda della criminalità – d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si è ritenuto di stabilire specifiche modalita’ procedurali da applicare alle fattispecie in esame, onde agevolare i relativi adempimenti”

Nella premessa della circolare si dichiara da subito che lo scopo della stessa è quello di evitare che i regolarizzandi ricadano nel lavoro nero fomentando, quindi, nuove situazioni di sfruttamento.

”A tal fine, le SS.LL. predisporranno – nell’ambito dello sportello polifunzionale – una apposita postazione dedicata, presso la quale trattare le pratiche in parola, secondo la seguente procedura: il nuovo datore di lavoro, che intende assumere lo straniero in via di regolarizzazione, dovrà darne comunicazione scritta alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell’assicurata
postale relativa alla istanza presentata a suo tempo a favore dello stesso straniero; la suddetta pratica di regolarizzazione dovrà essere prioritariamente esaminata, richiedendone la trasmissione al Centro Servizi delle Poste Italiane nel caso in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura; in particolare, dovrà essere accertata la sussistenza, o meno, dei requisiti richiesti per il suo accoglimento; accertata la sussistenza dei predetti requisiti, dovrà procedersi alla convocazione del nuovo datore di lavoro assieme al lavoratore straniero, affinchè possa essere stipulato il nuovo contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di soggiorno – della durata di un anno – presso la postazione dedicata. Pur nella considerazione che la descritta procedura comporterà un maggiore carico di lavoro degli sportelli polifunzionali, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. perché si possa venire incontro, in tal modo, alle esigenze sia dei nuovi datori di lavoro che dei lavoratori stranieri che hanno perso il posto di lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione, i quali potranno cosi’ definire il nuovo rapporto lavorativo con modalità procedurali agevolate”
.

Quanto siano agevolate queste modalità procedurali è bene valutarlo perché alcune prefetture avevano riconosciuto, in buona sostanza, il diritto dei datori di lavoro di assumere immediatamente i regolarizzandi riconoscendo che l’assunzione era comunque regolare. Questo indipendentemente dal momento successivo in cui fosse stato possibile perfezionare la procedura di regolarizzazione.

Ora invece il Ministero dell’Interno, d’accordo con il Ministero del Welfare, precisa che i lavoratori prima di iniziare un nuovo rapporto di lavoro, dovranno attendere che lo Sportello polifunzionale della prefettura riesca ad ottenere dal Centro nazionale elaborazione dati delle Poste italiane la pratica che interessa il lavoratore. Questo comporta dei tempi di attesa che sono incalcolabili.
Anzi, nelle riunioni che si sono tenute con i Consigli territoriali per monitorare l’andamento della regolarizzazione, si è constatato che è praticamente impossibile ordinare una pratica e poterne ottenere l’invio in tempi rapidi. In altre parole, presso il Centro stanno lavorando metri cubi di carte. Questi enormi pacchi sono stati suddivisi tra i diversi lavoratori interinali che digitano i dati nel sistema informatico, ma la distribuzione delle pratiche e la loro lavorazione sembra organizzata in modo praticamente casuale, caotico ed è praticamente impossibile cercare e trovare una pratica specifica.
Negli UTG (Uffici territoriali del Governo) pervengono le pratiche in ordine sparso e non si segue alcun criterio per ordinarle, né la data di presentazione nè un ordine alfabetico.

Tutto questo rende comprensibile come sia effettivamente improbabile la rapida trasmissione della pratica dal Centro servizi delle Poste per il solo fatto che, presso l’apposita postazione che dovrà essere istituita nelle prefetture, l’operatore ne ordini la trasmissione in via prioritaria. Le pratiche infatti viaggiano a blocchi, giungono periodicamente su supporti informatici e si è già verificato che trovare le singole pratiche in mezzo al mare di carte sembra essere praticamente impossibile.

Cosa significa questo dal punto di vista pratico?

Che se anche viene espressamente riconosciuto il diritto dei lavoratori in corso di regolarizzazione che hanno perso il posto di lavoro sia di rimanere in Italia, che di trovare un nuovo datore di lavoro, tuttavia gli stessi vengono condannati a tempi di attesa lunghissimi.
Fino a quando la pratica richiesta non verrà inviata all’UTG da Roma, la semplice richiesta del nuovo datore di lavoro non potrà consentire di rendere operativo il nuovo rapporto. Ovvero le prefetture continueranno a non ritenere legittimamente instaurato un nuovo rapporto di lavoro fino a quando non si sia perfezionata la procedura di regolarizzazione con il nuovo datore di lavoro a seguito della trasmissione della pratica dal Centro servizi delle Poste, l’esame della stessa presso l’UTG, la verifica dell’esistenza di eventuali circostanze ostative che possano impedire la regolarizzazione e la successiva stipula del contratto di soggiorno con conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
Solo a partire da questo momento, sulla base della circolare, le prefetture potranno considerare legale il nuovo rapporto di lavoro. Oltre a tempi di attesa rilevanti, ciò produrrà ulteriore lavoro nero.

Per fare un esempio, nella provincia di Padova su 13 mila pratiche di regolarizzazione sono meno di 2 mila quelle già pervenute all’UTG e per queste non è ancora stata predisposta la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre l’apertura di un secondo sportello polifunzionale per consentire l’aumento delle pratiche esaminate ancora non è confermata e l’utilizzo dei lavoratori interinali (dei quali da tanto tempo è prevista l’assunzione) ancora non è divenuto operativo.

Resta di tutta attualità quindi la questione che si pone sia ai regolarizzandi che ai possibili datori di lavoro, se sia lecito o meno instaurare un nuovo rapporto di lavoro in attesa che la pratica arrivi alla prefettura. Resta appunto il dubbio se il datore di lavoro che assume in queste condizioni commetta o meno un reato. Questo dubbio sarà destinato a rimanere fino a quando la magistratura interessata a valutare la questione non provvederà a dare una interpretazione.
Se l’assunzione di un regolarizzando sia lecita anche in attesa di perfezionare la procedura è questione ancora in attesa di valutazione da parte della magistratura.

Non sono certo mancati i casi di datori di lavoro che nonostante tutto hanno deciso di assumere il regolarizzando che aveva perso il posto di lavoro, quindi prima o poi non mancheranno casi di datori di lavoro rinviati a giudizio (per l’ipotesi della violazione dell’art. 22 comma 12 del T.U. – assunzione illegale di lavoratore straniero), con conseguente pronunciamento, tanto atteso, della magistratura.
Intanto il disorientamento degli interessati è enorme e le speranze che venivano riposte nella decisione del Ministero dell’Interno trovano solo una apparente soddisfazione in questa nuova circolare che solo salva le apparenze, ma continua a condannare i regolarizzandi a tempi di attesa intollerabili.