TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
SEZIONE TERZA BIS
RICORSO n. 06617/2003 – Ord. n.
composta dai signori
Saverio CORASANITI PRESIDENTE
Linda SANDULLI CONSIGLIERE
Stefania SANTOLERI CONSIGLIERE
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 24/09/2003
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l’art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto il ricorso proposto da
CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO CGIL, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI CISL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI UIL
rappresentati e difesi dall’avv.
SERGIO VACIRCA AVV.
CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO CGIL, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI CISL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI UIL
domiciliato presso lo studio dell’avv.
SERGIO VACIRCA AVV.
VIA FLAMINIA, 195
00196 ROMA
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e IL MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;
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e nei confronti
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Per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Uditi alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2003 con designazione del Cons. Saverio Corasaniti, relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale.
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare avendo il collegio condiviso le argomentazioni difensive dei ricorrenti sia relativamente al fumus che alla gravità del danno;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III – ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame dell’impugnata circolare n. 13 dell’8/4/2003 del Ministero del Lavoro.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 24 settembre 2003
Il Presidente, rel. Saverio CORASANITI