Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza del TAR LAZIO – ROMA Sezione III n. 4568/2003

Accolto il ricorso presentato da Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Cgil, Cisl e Uil sul subentro in fase di regolarizzazione

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE TERZA BIS

RICORSO n. 06617/2003 – Ord. n.

composta dai signori

Saverio CORASANITI PRESIDENTE

Linda SANDULLI CONSIGLIERE

Stefania SANTOLERI CONSIGLIERE

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 24/09/2003

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l’art. 36

del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il ricorso proposto da

CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO CGIL, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI CISL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI UIL

rappresentati e difesi dall’avv.

SERGIO VACIRCA AVV.

CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO CGIL, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI CISL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI UIL

domiciliato presso lo studio dell’avv.

SERGIO VACIRCA AVV.

VIA FLAMINIA, 195

00196 ROMA
contro

MINISTERO DELL’INTERNO e IL MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;

……………………………………………………..

e nei confronti

…………………………………………………….
……………………………………………………..

Per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Uditi alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2003 con designazione del Cons. Saverio Corasaniti, relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale.
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare avendo il collegio condiviso le argomentazioni difensive dei ricorrenti sia relativamente al fumus che alla gravità del danno;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III – ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame dell’impugnata circolare n. 13 dell’8/4/2003 del Ministero del Lavoro.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 24 settembre 2003
Il Presidente, rel. Saverio CORASANITI