Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2003, n. 4648

Respinto l'appello proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III n. 4568/2003

Registro Ordinanza:/4648/03
Registro Generale:9279/2003

Sezione Sesta

composto dai Signori:

Pres. F.F. Alessandro Pajno
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani

Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Guido Salemi Est

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre 2003.

Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’appello proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO – CGIL, CISL -UNIONE DI MILANO e UIL – UNIONE DI MILANO
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ETTORE MARTINELLI, LEONARDO BARDI, SERGIO VACIRCA e VITTORIO ANGIOLINI
con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 195
presso SERGIO VACIRCA

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione III n. 4568/2003, resa tra le parti, concernente REGOLARIZZAZIONE DI DIPENDENTI STRANIERI CON MANSIONI DI COLF O BADANTE;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO – CGIL, CISL -UNIONE DI MILANO e UIL – UNIONE DI MIALNO

Udito il relatore Cons. Guido Salemi e uditi, altresì, per le parti l’avv. dello Stato Noviello e l’avv. Vacirca.

Ritenuto, nei limiti consentiti dalla fase cautelare, che siano condivisibili le deduzioni difensive delle Confederazioni appellate.

P.Q.M.

Respinge l’appello (Ricorso numero: 9279/2003 ).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 28 Ottobre 2003

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9279/2003 ) è stata trasmessa al……………………………………………..
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma …………………

IL DIRIGENTE