Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Assegni familiari: è possibile riceverli per i figli rimasti nel paese di origine?

Gli assegni familiari possono essere riconosciuti solo per i familiari che sono a carico del lavoratore, ma già legalmente soggiornanti in Italia. Dunque non è possibile riconoscerli per i familiari che sono ancora nel Paese di origine a meno che non ci sia una specifica Convenzione internazionale che prevede questo beneficio.

E’ il caso della Convenzione di sicurezza sociale bilaterale stipulata tra Italia e Paesi come la Tunisia e la Repubblica di Capo Verde, con cui si riconosce la possibilità di garantire tutte le forme di previdenza sociale anche per i prossimi congiunti residenti nel Paese di origine non operando, quindi, alcuna distinzione nelle ipotesi in cui il figlio sia già legalmente soggiornante in Italia o sia ancora nel proprio paese. Si deve però precisare che non soni state stipulate Convenzioni di questo tipo con la Polonia, come pure con molti altri paesi di immigrazione.
Ricordo però che i familiari ancora residenti nel paese di origine possono essere considerati per le detrazioni Irpef; la legge italiana prevede infatti che il lavoratore abbia una sorta di sconto, una riduzione sul prelievo fiscale fatto sulla busta paga (riduzione delle tasse) nel caso in cui abbia familiari a carico.
Secondo una prassi che finora è stata sempre riconosciuta dagli uffici finanziari italiani viene considerato a tal fine anche il familiare del cittadino straniero residente all’estero, operando quindi una equiparazione della situazione dei cittadini italiani e stranieri già legalmente soggiornanti in Italia, nel senso di una riduzione del prelievo fiscale che si traduce nella maggiore quantità di retribuzione netta che il lavoratore può percepire senza che ciò comporti per il datore di lavoro alcuna maggiore spesa.

Richiedendo di poter beneficiare di questa riduzione fiscale, non vi è il pericolo di creare un “disagio” nei confronti del datore di lavoro e, quindi, dar luogo a controversie. È semplicemente un atto dovuto che si deve basare appunto sulla dimostrazione della esistenza di familiari a carico anche nei Paesi di origine.